Instant Payment: I pagamenti si fanno sempre più veloci … quasi istantanei

Pubblicato il 15 Apr 2016

Roberto Garavaglia, Responsabile Editoriale PagamentiDigitali.it

Con uno straordinario tempismo e rispetto della tabella di marcia, il 12 aprile 2016 l’EPC (European Payment Council) ha diffuso la prima versione dell’ “SCT Inst scheme rulebook”; il documento, in consultazione pubblica sino al 10 luglio, definisce le regole tecniche e di business cui gli intermediari di pagamento, che fossero interessati ad implementare il nuovo schema, dovranno aderire.

Lo schema proposto si basa sull’impiego di bonifici immediati (“real time payments”) che possono essere avviati, anche in mobilità e in qualsiasi momento (24/7/365), permettendo il trasferimento di fondi tra due persone titolari di Conti Correnti in area SEPA (34 nazioni coinvolte) per un importo massimo di 15.000 Euro a transazione. Il sistema consente al beneficiario di ricevere l’effettiva disponibilità dell’importo trasferito, entro un lasso temporale che non supera i 10 secondi.

L’argomento è di quelli che, non meno di altri, hanno impegnato l’EPC nel corso degli ultimi dodici mesi. Vediamo nel dettaglio in quale più ampio contesto s’inserisce, quali sono le caratteristiche essenziali del nuovo schema, i possibili sviluppi e i problemi ancora aperti.

Il dibattito sugli Instant Payments

Già presente da dicembre 2014 nell’agenda dell’ERPB (Euro Retail Payments Board, entità presieduta dalla Banca Centrale Europea che riunisce offerta e domanda del settore, per affrontare le questioni strategiche dei sistemi di pagamento al dettaglio), il tema dell’Instant Payment è ampiamente discusso sin dai primi incontri del board.

Il 4 giugno 2015 l’EPC diffonde un primo report, contribuendo attivamente al dibattito che si svilupperà alla fine dello stesso mese, in occasione del terzo meeting dell’ERPB. È in questo incontro che viene dato mandato per la costituzione di un gruppo di lavoro su Instant Payment, con l’obiettivo di produrre entro il 2020 specifiche ad alto livello per (almeno) uno schema pan-europeo di Instant Payment basato su SEPA.

Nello scorso novembre, l’EPC propone una prima bozza di specifiche all’ERPB, ricevendone l’approvazione ed ai primi di marzo di quest’anno annuncia il rilascio del rulebook (con contestuale avvio della consultazione pubblica) previsto per il 12 aprile 2016: obiettivo, dunque, centrato!

In realtà, sull’opportunità di pensare ad un nuovo schema che permettesse di supportare pagamenti in tempo (quasi) reale, individuando, con ciò, un’architettura di sistema su cui implementare, ad esempio, pagamenti P2P avviati tramite smartphone, si era già iniziato a pensare nel 2012. 

All’indomani della promulgazione del Regolamento Europeo n. 260/2012 (c.d. “SEPA end-date”)  e dopo aver completato la migrazione dei bonifici e degli addebiti diretti all’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), si erano create le condizioni per l’apertura di una nuova fase, nella quale l’impegno delle istituzioni verso la promozione dell’armonizzazione dei pagamenti al dettaglio, avrebbe potuto permettere di concentrarsi anche sui pagamenti innovativi, fra cui è possibile annoverare gli Instant Payments.

Per le banche si era, dunque, aperta l’opportunità di mettere a valore gli investimenti fatti per la migrazione alla SEPA (sostanzialmente percepiti come un obbligo, più che come occasione per innovare ) progettando uno schema di “bonifici veloci” che, mutuato in parte dall’SCT (SEPA Credit Transfer), potesse candidarsi a sostenere nuovi modelli di servizio e di business, rinvenibili nella più ampia (e, forse, più profittevole) cornice dei pagamenti peer-to-peer, in special modo nella declinazione Mobile P2P.

La rilevanza di questi nuovi servizi, gli impatti di sistema e gli sviluppi: una questione di opportunità.

È opinione di scrive che questi nuovi servizi di pagamento si caratterizzino per consentire un più rapido ed efficace accesso ai sistemi di pagamento alternativi al contante, anche per coloro che, per ragioni diverse (culturali, anagrafiche, maggiore o minore propensione al digitale, ecc.), mostrano refrattarietà.

Permettere un pagamento, anche di piccolo importo, mediante il cellulare e senza necessariamente disporre di una carta di credito, agevola una dinamica comportamentale sempre meno card-centric e maggiormente customer-centric.

Le banche e i nuovi intermediari di pagamento possono cogliere questa possibilità, vedendo nei pagamenti P2P un’opportunità da giocarsi sul terreno della “customer vicinity”, per migliorare la relazione ed il rapporto con il cliente finale, sia esso un consumatore che un’azienda.

Pensando alla relazione con il cliente finale, ho volutamente posto l’accento sul termine “azienda”; sì, perché credo sia altrettanto rilevante guardare a questi strumenti, anche dall’altro lato della medaglia, ossia come strumenti di incasso.

In tal senso, a mio avviso, lo sviluppo verso le direttrici P2B (ossia person-to-business) credo possa abilitare nuovi servizi alternativi alla carta di credito o debito, un’opportunità questa, che, ancora una volta, potrebbe permettere alle banche di rivedere i modelli di business ed economici, in particolare quelli potenzialmente più impattati dal nuovo Regolamento (UE) 2015/751, che pone un limite alle interchange fee dei pagamenti con carta.

Resta – ovviamente – da capire se, dal punto di vista del beneficiario (ossia colui che incassa) possa parimenti esservi un effettivo vantaggio, rispetto all’impiego dei tradizionali strumenti di accettazione (POS).

Sotto il profilo strategico, penso che un trasferimento P2B possa meglio (ovvero più efficientemente) abilitare quei sistemi d’incentivazione che si basano sulla remunerazione, quali ad esempio il cash-back e qui occorre subito fare un distinguo fra le differenti architetture applicative su cui sono implementati i diversi servizi P2P.

In generale, per quei servizi che si basano sull’impiego di bonifici, ossia come quelli che si imposteranno sul nuovo schema SCT Inst oggetto di questo articolo, gli aspetti positivi rinvengono nella maggiore semplicità ed immediatezza, rispetto all’impiego del tradizionale canale home-banking e, sicuramente, nella capacità di raggiungere qualsiasi utente titolare di un Conto Corrente (a patto che la sua banca aderisca al servizio) garantita dall’adozione di uno strumento SEPA compliant (il bonifico, appunto, o SCT).

Per quei sistemi costruiti sull’adozione di SVA (Stored Value Account), alternativa comunque valida ai “bonifici istantanei” e tutt’oggi adottata con successo da molti prestatori di servizi di pagamento (banche, IMEL, …), credo che il vero valore sia nella possibilità di gestire, più facilmente, servizi a valore aggiunto, quali, ad esempio, quelli collegati alle iniziative di cash-back, alle deal-driven initiatives. L’enorme criticità di tali strumenti è, per contro, la totale mancanza di interoperabilità, che impedisce – almeno per il momento – una diffusione su larga scala. Chi volesse usare tali prodotti deve mettere in conto che avrà la possibilità di farlo in una rete di accettazione, la cui ampiezza è determinata dalla capacità di diffusione dello strumento e, soprattutto, non potrà trasferire fondi ad un beneficiario che usa un sistema di P2P diverso da quello del pagatore.

Il valore liberatorio del bonifico istantaneo impiegato in una transazione commerciale

Ma torniamo ad analizzare lo schema SCTInst appena proposto dall’EPC.

Come accennavo nell’incipit di questo articolo, il sistema consente al beneficiario di ricevere l’effettiva disponibilità dell’importo trasferito, entro un lasso temporale che non supera i 10 secondi. Il potere liberatorio del trasferimento, ossia il valore liberatorio del pagamento che deve potersi attribuire alla transazione in cui compare una controparte commerciale (ad esempio un esercente che vende un bene o un servizio, la cui consegna/fruizione deve essere contestuale all’acquisto), come viene garantito con l’adozione di questo schema di Instant Payment?

Secondo la definizione offerta dall’ERPB, con Instant Payment si intendono quelle soluzioni di pagamento elettronico al dettaglio disponibili 24/7/365 che consentono un’immediatao pressoché immediatacompensazione interbancaria delle transazioni e conseguente accredito sul conto del beneficiario (entro pochi secondi dall’avvio del pagamento) indipendentemente dallo strumento di pagamento sottostante impiegato e dai sistemi di compensazione e regolamento impiegati (i cc.dd. “CSM”[1]).

Uno degli aspetti, dunque, più che mai rilevanti del nuovo schema proposto dall’EPC, è proprio quello che rinviene nell’obbligo assunto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore (p.e. una banca debitrice), in relazione al regolamento contabile dei fondi a favore del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento di quest’ultimo (p.e. la banca tesoriera di un esercizio commerciale) infatti, al ricevimento del messaggio di bonifico istantaneo proveniente dalla banca del debitore, mette a disposizione dell’esercente la liquidità trasferita, permettendo a entrambe le controparti di liberarsi dalle obbligazioni sottostanti.

L’obbligo in questione, si deve tradurre contrattualmente con i CSM e, poiché è improprio negare il rischio ingenerato (il c.d. “rischio di settlement”) ed opportuno è, invece, gestirlo, su questo punto specifico l’EPC rileva un problema tuttora aperto, attendendosi che la BCE guidi un processo di coordinamento tra i CSM, volto a garantire il necessario sviluppo di soluzioni idonee a soddisfare la certezza del settlement[2].

Next step

I prossimi passi, dopo che si sarà conclusa la consultazione pubblica, vedranno l’EPC pubblicare a novembre 2016 il rulebook definitivo sullo schema SCTInst, con l’intento di renderlo implementabile entro i successivi 12 mesi.

L’idea è quella di mettere in condizione i partecipanti che aderiranno allo schema, di proporre una prima transazione di bonifico istantaneo entro novembre 2017. Una rapidità d’azione e d’intervento, questa, che ben sostanzia l’intento da parte dell’industria dei pagamenti, di rispondere velocemente ai bisogni emergenti di un’utenza sempre più digitalmente incline.

Una tempistica a cui, sdrammatizzando non senza un velo d’ironia, potremmo riferirci con il termine “Next quick step” (… alludendo alla rapidità dei bonifici in questione, ovviamente).
Shall we dance?

NOTE

[1] Un trasferimento di fondi dal debitore al beneficiario determinato da un pagamento, coinvolge il cliente (sia esso il debitore piuttosto che il creditore) e la propria banca nelle fasi iniziale e finale della transazione. Tuttavia, è nella fase intermedia che si realizza la compensazione e il regolamento dei flussi di pagamento. Nel c.d. modello dei “CSM” (Clearing and Settlement Mechanism), uno o più soggetti svolgono congiuntamente le funzioni di compensazione e di regolamento.

[2] Si veda a tal riguardo il documento “EPC proposal for the design of an optional euro SCT Instant scheme” (Par. 3.1) del 5 novembre 2015, presentato dall’EPC all’ERPB in occasione del quarto meeting del 26 novembre 2015

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