Legge di Bilancio 2023: tutte le novità riguardanti criptovalute e NFT

La Legge di Bilancio 2023, approvata dal Consiglio dei Ministri il 22 novembre, ha ricevuto l’ok definitivo da Camera e Senato. Per la prima volta il governo presta attenzione al mondo delle criptovalute. Vediamo come avviene la tassazione, come calcolare minus e plusvalenze, cos’è la sanatoria e quando conviene sfruttarla

Pubblicato il 06 Gen 2023

Giammarco Brega

Dottore commercialista e Revisore legale

MiCAR

La Legge di Bilancio 2023 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 22 novembre e dopo la Camera dei deputati è arrivato l’ok definitivo anche del Senato. Ne consegue che da gennaio 2023 andranno ridiscussi temi particolarmente delicati come cuneo fiscale, pensioni, mutui under 36… Per non parlare della tassazione delle criptovalute. Già, perché per la prima volta il nostro governo sembra prestare un minimo di attenzione al mondo delle criptovalute. Se consideriamo che il valore delle cripto-attività possedute in Italia al 31 dicembre 2021 ammonta a 90 miliardi di euro (fonte: Chainanalysis) ci rendiamo conto di come tale patrimonio non possa restare inosservato. Ma cosa prevede la legge di bilancio 2023 sul tema criptovalute?

Legge di Bilancio 2023: la tassazione delle criptovalute

Sono cinque gli articoli inseriti nel disegno di Legge e che avrebbero superato indenni il vaglio della Camera dei Deputati e del Senato:

  1. art. 31. Tassazione delle operazioni su cripto-attività;
  2. art. 32. Valutazione cripto attività;
  3. art. 33. Rideterminazione del valore delle cripto-attività;
  4. art. 34. Regolazione delle cripto-attività;
  5. art. 35 Imposta di bollo sulle cripto-attività.

Innanzitutto, l’art. 31 fornisce una prima definizione di cripto attività. Nello specifico, si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Un passo avanti da parte del nostro paese, considerato che fino ad ora le uniche definizioni esistenti hanno derivazione comunitaria (per approfondire: art.1 Dlgs 184/2021 e proposta del Parlamento Europeo).

Proseguendo nella lettura dell’art. 31 si recepisce che sono considerate imponibili “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività“. La parola che salta all’occhio immediatamente è la seguente: detenzione. Cosa si intende di preciso? E soprattutto come è possibile individuarla nello specifico?

Consideriamo che in passato diversi contribuenti hanno ricevuto tramite airdrop oppure acquistato a prezzi irrisori quelle che il legislatore definisce cripto attività. E ci aspettiamo che in diverse situazioni tali asset siano rimasti in letargo sugli indirizzi di proprietà dei contribuenti e che nel tempo abbiamo subito un apprezzamento. La mera detenzione di tali asset merita di subire una tassazione? Per il semplice fatto che il loro valore di mercato (a tal proposito, esiste un mercato regolamentato?) sia sensibilmente aumentato? Il rischio di tassare plusvalenze latenti a discapito dei contribuenti è altissimo.

Legge di Bilancio 2023: transazioni tra criptovalute

A nostro avviso sarebbe più corretto tassare tali plusvalenze nel solo caso in cui i contribuenti in questione transino il loro ammontare in criptovalute con monete aventi corso legale. In altre parole, nei soli casi di cash out. A onor del vero, tale tassazione sembrerebbe tra l’altro evitabile in caso di conversione di criptovalute nelle cosiddette stablecoin. Parliamo di tutti quei token che sono ancorati al valore di una valuta avente corso legale. A titolo esemplificativo e non esaustivo citiamo USDC e USDT, entrambi ancorati al valore del dollaro americano. Già perché sempre l’art.31 afferma che “non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni”. In altre parole, se scambiamo Bitcoin per Euro e realizziamo una plusvalenza subiamo una tassazione del 26%.

Se invece scambiassimo Bitcoin per USDC e realizzassimo una plusvalenza, quest’ultima rimarrebbe solo potenziale e non subirebbe tassazione fino a quando tale stablecoin non sarà convertita in valuta avente corso legale.

Se approfondiamo il Disegno di legge di bilancio 2023 e studiamo la relazione illustrativa di accompagnamento all’art.31, concludiamo che:

  • come dedotto, assume rilevanza fiscale la “conversione di una crypto currency in euro o in valuta estera”;
  • “non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni”;
  • “mentre assume rilevanza fiscale l’utilizzo una cripto attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una crypto currency per acquistare un non fungible token)”.

Legge di Bilancio 2023: gli NFT

La relazione illustrativa di accompagnamento all’art.31 del Disegno di Legge specifica che:

  • Prima di tutto assume rilevanza fiscale la conversione di una criptovaluta in euro o in valuta estera. Di conseguenza, qualora da tale operazione dovesse emergere una plusvalenza quest’ultima sarebbe soggetta a tassazione;
  • Non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. In altre parole, eventuali plusvalenze emerse da scambi tra criptovalute non producono reddito;
  • Assume rilevanza fiscale l’utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di un’altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una criptovaluta per acquistare un non fungible token).

Con quest’ultima osservazione viene di fatto equiparato lo scambio criptovalute – NFT al classico cash out derivante dallo scambio criptovalute – euro. Come mai questo particolare trattamento per quanto riguarda le transazioni che vedono coinvolti gli NFT? Ricordiamo che questi ultimi sono token non fungibili che incorporano un determinato diritto. Ma che tipo di diritto?

NFT: quali sono i diritti

Prendiamo ad esempio il mondo dell’arte, settore in cui gli NFT hanno visto il maggior numero di casi d’uso. Cosa sto effettivamente comprando quando procedo all’acquisto di un NFT? In dottrina abbiamo trovato diverse interpretazioni:

  • alcuni autori affermano che l’acquirente del bene non fungibile non stia acquistando l’opera d’arte bensì solo la possibilità di dimostrare un diritto su tale opera;
  • per parte della dottrina le transazioni con NFT hanno come oggetto il trasferimento vero e proprio della proprietà di un bene, come se fosse fisico. Ad esempio, una proprietà immobiliare nel metaverso.
  • secondo altri, gli NFT non sono il bene su cui attribuiscono un diritto, ma assicurano all’acquirente l’accesso a tale bene, consentendogli di essere univocamente individuato come colui che ha diritto alla prestazione. Pertanto, potrebbero qualificarsi come un titolo di credito (fonte: Eutekne.it).

Come è facilmente intuibile sarebbe opportuno classificare la natura dei token non fungibili a seconda della loro natura intrinseca. Essa deriva dal diritto che il token incorpora, per cui appare perlomeno semplicistico fare di tutt’erba un fascio e considerare fiscalmente rilevanti qualsiasi transazione avente oggetto token non fungibili.

Legge di Bilancio 2023: il tema delle plus/minusvalenze

Se tale interpretazione venisse applicata alla lettera rischierebbe altresì di essere facilmente sfruttabile. Facciamo un paio di esempi:

  • Il primo esempio vede un contribuente ritrovarsi una criptovaluta ricevuta tramite airdrop, il cui costo di acquisto è ovviamente zero. Decide di scambiare tale criptovaluta (che con il tempo si è apprezzata) con un NFT della NBA, la quale ha realizzato dei token non fungibili aventi ad oggetto gli highlights delle partite. Considerato che il corrispettivo percepito (il valore dell’NFT) è sicuramente maggiore di zero (in fase di airdrop non vengono sostenuti costi) il contribuente vedrebbe l’intero valore del bene acquistato soggetto a tassazione.
  • Il secondo esempio vede un altro contribuente acquistare all’anno X un Bitcoin a 50. Durante l’anno X+1 il valore del Bitcoin scende a 20 e durante il medesimo periodo decide di acquistare un NFT al costo di un Bitcoin. Il valore normale del bene acquistato (20) meno il costo di acquisto del Bitcoin ceduto (50) realizza una minusvalenza (30) fiscalmente rilevante, quindi deducibile dal proprio reddito.

In termini di plusvalenze tassabili e minusvalenze deducibili sempre l’art.31 del disegno di legge di bilancio porta delle novità. Innanzitutto, non si fa menzione dei fantomatici 51.645,69 euro, ovvero la famosa giacenza media complessiva che gli ultimi orientamenti individuavano come soglia per il calcolo di potenziali plusvalenze. Non si fa infatti menzione né della giacenza media, né del principio LIFO (Last In First Out).

Come si calcolano plus e minusvalenze

La plusvalenza sarà tassabile solo se superiore a 2.000 euro per singolo periodo di imposta. Allo stesso modo le minusvalenze andranno ad abbattere il reddito solo se non inferiori allo stesso importo. In ossequio all’art. 68 del TUIR le minusvalenze saranno sempre riportabili negli esercizi successivi ma non oltre il quarto. Ma come si calcolano plusvalenze e minusvalenze? Queste sono costituite dalla “differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto”. Abbiamo più volte espresso perplessità in merito alla definizione di valore normale, ovvero valore di mercato, di beni che non vengono scambiati in alcun mercato regolamentato. Aggiungiamo che nella pratica la definizione del costo di acquisto si rivela spesso e volentieri particolarmente complicata. Ad esempio, tentare di recuperare il costo di acquisto di beni acquistati su piattaforme decentralizzate risulta spesso pressoché impossibile.

Se poi aggiungiamo che uno degli ultimi periodi del secondo comma dell’art. 31 della Legge di Bilancio afferma che il costo di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi ed è a carico dei contribuenti non facciamo altro che aumentare il grado di complessità. Quali sono gli elementi certi e precisi? Potrebbe essere sufficiente il report che alcune piattaforme centralizzate forniscono e dove elencano tutte le transazioni effettuate? Su questo punto ci aspettiamo di ricevere chiarimenti. Ma c’è di più: in mancanza di elementi certi e precisi, il costo di acquisto è pari a zero.

Al momento possiamo affermare che con questa Legge di Bilancio è stato fatto un primo passo, forse traballante, ma pur sempre un primo passo verso la regolamentazione di questo settore.

Legge Bilancio 2023

Criptovalute e bilancio aziendale, lo stato dell’arte

È possibile inserire le criptovalute all’interno del bilancio della propria azienda? La risposta è assolutamente sì, anche se ad onor del vero i principi contabili nazionali nulla dicono a riguardo. Vengono in soccorso i principi contabili internazionali, che negli ultimi anni hanno tentato di affrontare questa delicata tematica. (Per approfondire: “Holdings of Cryptocurrencies“, IFRIC 2019. “Accounting for crypto-assets (liabilities): holder and issuer perspective“, EFRAG 2020). In questo contesto di incertezza normativa si è mosso il nuovo governo, il quale ha dedicato ben 5 articoli della nuova legge di bilancio espressamente dedicati alle criptovalute. Ma cosa prevede in tema di classificazione delle criptovalute nel bilancio aziendale?

In passato abbiamo già trattato l’argomento, suggerendo come inserire le criptovalute nel bilancio della propria azienda. Riassumendo quanto già discusso sembra che all’interno del bilancio le criptovalute possano essere inquadrate come attività immateriali o rimanenze. Ci preme ricordare però che a oggi nel nostro paese è assente qualsiasi regolamentazione. Vi invitiamo pertanto a prendere un appuntamento qualora abbiate la necessità di inserire le criptovalute all’interno della vostra realtà aziendale. È fondamentale analizzare nello specifico il singolo caso per poter suggerire la migliore classificazione.

Come anticipato, il disegno della nuova legge di Bilancio recentemente approvata dedica 5 articoli verticali sull’argomento. Su questi abbiamo già dedicato alcuni approfondimenti:

In questa sede analizzeremo l’art.32 dal titolo “Valutazione cripto-attività”. Quest’ultimo non fornisce spunti o chiarimenti in termini di classificazione in bilancio delle criptovalute, bensì aggiunge “solo” un comma all’art. 110 del TUIR. Ne citiamo di seguito un estratto:

“non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione a conto economico.”

La valutazione delle criptovalute non concorre alla formazione del reddito

Tradotto: eventuali oscillazioni valore delle criptovalute iscritte in bilancio non concorreranno alla formazione del reddito. E di conseguenza non influiranno sull’ammontare delle tasse.

Proviamo a fare un esempio pratico. In corso d’anno inserisco nel conto economico del mio bilancio un determinato ammontare di una criptovaluta. Al 31 dicembre dello stesso anno il valore di quella criptovaluta è sensibilmente aumentato/diminuito. Ebbene, tale variazione (stante il dubbio su quale valore considerare e soprattutto da quale mercato ricavarlo) non influisce sulla composizione del reddito.

Da cosa deriva questa norma? La ratio consiste nell’evitare che le profonde oscillazioni che vedono protagonisti questi asset rischino di modificare sensibilmente la redazione del bilancio aziendale. L’articolo 32 del disegno di Legge cita espressamente il conto economico, per cui si deduce che rimangano escluse le valutazioni dei crediti e dei debiti da regolare in cripto attività.

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge ricorda però un punto importante. In qualsiasi caso in cui le criptovalute siano scambiate con altre cripto-attività (ad esempio NFT) o cedute in cambio di moneta FIAT, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito.

Criptovalute e tasse: come calcolarle dal 2023

Come anticipato nei precedenti contributi, la neonata Legge n.197/2022 dedica una parte del proprio testo a questa tematica. In questa sede approfondiremo l’art. 33 del disegno di legge dal titolo “Rideterminazione del valore delle cripto-attività”. Vediamo di che cosa si tratta e come influisce sul calcolo delle tasse sulle criptovalute.

Criptovalute e tasse: come calcolare il costo di acquisto

Partiamo da una premessa. La differenza tra corrispettivo percepito dalla cessione di criptovalute e il costo di acquisto può originare plusvalenze o minusvalenze. Come già ricordato, il costo di acquisto deve essere documentato dal contribuente con elementi certi e precisi. In mancanza di questi il costo si assume sia uguale a zero. Chi è del settore può ben immaginare quanto sia complicato ricostruire la prima transazione che ha permesso di entrare in possesso di determinate criptovalute. Chiunque abbia un minimo navigato tra protocolli di finanza decentralizzata e le diverse blockchain è ben consapevole di quanto sia compilato a posteriori tentare di ricostruire il costo di acquisto di una particolare cripto attività. Per non parlare del fatto che ad oggi non è chiaro quando la documentazione prodotta dal contribuente possa caratterizzarsi dagli elementi di certezza e precisione.

Ci immaginiamo che in mancanza di tali elementi, il costo di acquisto di una criptovaluta che nel tempo si è apprezzata possa essere ricondotto a zero. In altre parole: la possibilità di dover pagare il 26% di imposta sostitutiva sul 100% del corrispettivo percepito è particolarmente alta. A tal proposito “viene in soccorso” il comma 133 della Legge di Bilancio 2023. Secondo quest’ultimo, per ciascuna cripto-attività posseduta al primo gennaio 2023 può essere assunto come costo di acquisto il valore a tale data. In pratica viene concessa al contribuente la possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle criptovalute possedute al primo gennaio 2023. Così facendo verrebbero meno le complicazioni derivanti dal lungo e dispendioso processo di ricostruzione del costo di acquisto originario, essendo infatti sufficiente considerare come costo di acquisto il valore delle proprie criptovalute alla data del primo gennaio. A questo punto però la domanda sorge spontanea.

Criptovalute e tasse: la rivalutazione al 1° gennaio 2023

Quale valore? Da quale mercato? Come è possibile rideterminare il valore di acquisto in maniera congrua in assenza di un mercato regolamentato? Nel testo di legge sarebbe stato meglio inserire l’obbligo di perizia effettuata da un dottore commercialista, come suggerito dallo Studio Capaccioli, per alimentare la certezza e la precisione degli elementi probativi a supporto dei contribuenti.

Questi ultimi potranno rivalutare il costo di acquisto delle proprie criptovalute a una condizione. Si tratta del pagamento di un’imposta sostitutiva del 14% da versare entro il 30 giugno 2023. La legge prevede altresì la possibilità di rateizzare tale imposta in 3 rate annuali di pari importo tramite il pagamento ulteriore di interessi nella misura del 3% annuo.

Dal tenore letterale della norma si avverte però una potenziale criticità. Il testo della Legge, infatti, recita: “per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del primo gennaio 2023”. Si desume che, qualora si propendesse per la rivalutazione, si debba considerare l’intero quantitativo di cripto attività possedute, limitatamente a una determinata blockchain o protocollo. Ad esempio: se decido di rivalutare i miei Bitcoin al primo gennaio 2023, dovrò considerare la totalità dei miei possedimenti in Bitcoin, indipendentemente dalle varie modalità di detenzione sfruttabili.

La domanda che molti si porranno in questo momento sarà: optare per la rivalutazione dei miei asset mi permette di risparmiare ed alleggerire le tasse sulle mie criptovalute? L’imposta sostitutiva del 14% è sicuramente inferiore a quella “ordinaria” del 26%, ma è opportuno non correre troppo. Solo un esame approfondito del singolo caso può saggiamente far propendere verso la scelta corretta volta a ottimizzare il carico fiscale delle tasse sulle proprie criptovalute.

Criptovalute: conviene sfruttare la sanatoria?

All’interno di questo tentativo abbiamo già palesato la nostra prima impressione sulla sanatoria riservata alle criptovalute. In breve, consiste nella possibilità di rimediare al mancato inserimento di tali beni all’interno delle dichiarazioni dei redditi degli anni passati. Come è possibile rimediare? Tramite il pagamento di una piccola imposta sostitutiva. Ma conviene regolarizzare i propri possedimenti? È corretto sfruttare la sanatoria dedicata alle criptovalute? Proviamo a fare chiarezza.

Cosa prevede la sanatoria per le criptovalute

Il comma 140 della Legge di Bilancio 2023 n.197/2022 prevede che i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute entro il 31/12/2021 possono presentare istanza di emersione. In cosa consiste? In pratica i soggetti coinvolti che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta. La condizione necessaria allo sfruttamento della sanatoria per le proprie criptovalute consiste nel versamento di una sanzione nella misura dello 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate. Questa tipologia di sanatoria è sfruttabile da tutti i contribuenti che non hanno dichiarato le proprie criptovalute ma non hanno percepito redditi.

Coloro i quali invece hanno realizzato redditi nei periodi fino al 31/12/2021, possono anch’essi regolarizzare la loro posizione tramite la medesima istanza. A quale prezzo però? In questo caso la sanzione sale al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento di realizzo. A tale sanzione si aggiunge il versamento dello 0,5% a titolo di sanzioni e interessi per la mancata compilazione del quadro RW. Condicio sine qua per sfruttare la sanatoria consiste nella “dimostrazione della liceità delle somme investite”. Occorrerà infatti dimostrare in caso di presentazione di istanza di emersione che la provenienza dei fondi investiti non sia frutto di attività illecite.

Conviene sfruttare la sanatoria e dichiarare le proprie criptovalute? Dipende. Sicuramente la sanzione del 3,5% per sanare eventuali redditi passati si può definire allettante, ma riteniamo sia più corretto far virare il discorso su altri binari. Come già ricordato, soprattutto nell’anno appena trascorso (con riferimento ai redditi prodotti nel 2021) una miriade di contribuenti ha provveduto a dichiarare le proprie criptovalute.

Su che basi conviene sfruttare la sanatoria? Sulla base di opinioni dell’Agenzia Entrate. Già, perché fino all’entrata in vigore della Legge 197/2022 queste tematiche non erano nemmeno normate. Venivano “regolate” esclusivamente da risposte ad interpello da parte dell’ente di riscossione. Tali risposte non hanno una valenza normativa, ergo nessuna legge obbligava espressamente i contribuenti ad inserire all’interno della dichiarazione le proprie criptovalute.

Detto ciò, appare paradossale poter sfruttare una sanatoria per non aver dichiarato le criptovalute quando fino ad oggi nessuno obbligo di dichiarazione era espressamente previsto. A prima vista appare bizzarro pagare una sanzione per aver, almeno in teoria, non rispettato una legge che non c’era.

Concludiamo il nostro ragionamento con un paio di osservazioni. La prima consiste nell’evidenziare che la sanatoria prevede la regolamentazione delle dichiarazioni delle criptovalute fino al 31/12/2021. Nulla è espressamente previsto per l’anno 2022, per il quale occorrerà valutare come comportarsi.

La seconda osservazione riguarda l’analisi del comma 127 della Legge 197/2022. Quest’ultimo prevede che le plusvalenze/minusvalenze relative a operazioni aventi oggetto cripto-attività eseguite prima dell’entrata in vigore della Legge 197/2022 si considerano realizzate. Cosa significa? Significa che le plusvalenze realizzate prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio sono potenzialmente tassabili, così come le minusvalenze sarebbero potenzialmente deducibili. A prima vista, questo comma appare come magro (e retroattivo) tentativo di attrarre a tassazione materia imponibile. Come a confermare che fino ad oggi nessuna norma era presente e la suddetta materia imponibile non era appunto tale. Se così fosse molti contribuenti che hanno pagato l’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze negli anni precedenti potrebbero avere una ragione in più per presentare istanza di rimborso delle imposte già versate.

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