E che PSD2 sia …! – Settima puntata: le commissioni applicabili alle transazioni di pagamento nazionali con carte

Pubblicato il 16 Nov 2018

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Settima puntata del nostro ciclo di articoli che accompagnano l’attuazione della PSD2 a posteriori dell’emanazione del decreto legislativo di recepimento [1].

In questo articolo breve, ma, auspichiamo, altrettanto efficace, parleremo di un nuovo provvedimento emanato da Banca d’Italia l’11 ottobre 2018, relativo all’attuazione del Titolo IV-bis, Capo I del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, come novellato dal già menzionato decreto di recepimento della PSD2 in Italia.

Nel decreto, come scrivevamo in occasione della seconda puntata di questa mini-serie dedicata all’attuazione della nuova direttiva sui servizi di pagamento nel nostro paese , sono incluse le disposizioni in adeguamento al regolamento (UE) n. 751/2015 – c.d. IFR Interchange Fee Regulation – relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, il quale dispone in via generale che per le operazioni tramite carte di debito e prepagate ad uso dei consumatori (attenzione, sono escluse le carte aziendali) i prestatori di servizi di pagamento debbano applicare una commissione interbancaria per ogni operazione non superiore allo 0,2% del valore dell’operazione; tale percentuale può aumentare sino allo 0,3% del valore dell’operazione per le sole carte di credito ad uso dei consumatori (anche in questo le carte aziendali sono escluse).

Agli Stati membri veniva richiesto di intervenire nel merito di alcuni dettami fra cui rilevano:

  • i limiti alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito, prepagata e di credito ad uso dei consumatori;
  • la struttura delle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito e prepagata ad uso dei consumatori (attenzione sono escluse le carte di credito).

Commissione ridotte per le transazioni nazionali di micropagamento con carte di debito, credito o prepagate

Per le operazioni nazionali tramite carta di debito, credito o prepagata ad uso dei consumatori di importo inferiore a 5 euro, i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati ad applicare una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a 5 euro.

Nell’esercizio dell’opzione lasciata agli Stati membri, la Banca d’Italia, con il provvedimento 11 ottobre 2018 in vigore dal 30 ottobre dello stesso anno, ha previsto che per le operazioni nazionali tramite carte di debito o prepagate i prestatori di servizi di pagamento possano (attenzione: non “debbano”) applicare una commissione interbancaria non superiore a 0,05 euro per transazione. Tale commissione, ove applicata, può essere anche combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2% del valore di ciascuna operazione, ma a patto che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite detti prodotti all’interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Gli schemi di carte di pagamento devono inviare alla Banca d’Italia, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri di cui a tale opportunità.

Con lo stesso provvedimento in parola, Banca d’Italia ha definito le modalità e i termini per l’invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto di tali obblighi.

Periodo di transizione per l’applicazione dei limiti alle commissioni interbancarie per le sole operazioni nazionali con carte di debito e prepagate

In considerazione del fatto che il regolamento (UE) 751/2015 intraprende per la prima volta l’armonizzazione delle commissioni interbancarie in un contesto in cui gli schemi di carte di debito e le commissioni interbancarie presentano notevoli differenze, si è reso necessario prevedere una ragionevole flessibilità per i mercati nazionali delle carte di pagamento. A tal fine, il decreto di recepimento ha previsto che fino al 9 dicembre 2020, i prestatori di servizi di pagamento possano (attenzione, anche in questo caso non “debbano”) applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all’equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali strumenti all’interno dello stesso schema di carte di pagamento.

Nel provvedimento di attuazione dell’11 ottobre 2018, al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi di tale possibilità, Banca d’Italia ha prescritto che gli schemi di carte di pagamento devono:

  • definire una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicità, confrontabilità ed equità, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’operazione di pagamento;
  • trasmettere alla Banca d’Italia una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri di cui al punto precedente.

Pertanto, la previsione che il decreto di recepimento dispone – in accordo con quanto espressamente consentito dal regolamento europeo sulle interchange fee – ed il provvedimento di attuazione testé emanata, abilitano un percorso di migrazione rivolto unicamente ai prestatori di servizi di pagamento che emettono carte di debito e prepagate entro i confini nazionali che terminerà a dicembre 2020, a conclusione del quale si applicherà comunque il regime di commissione per transazione (0,05 euro di soglia massima) eventualmente combinato con una fee in percentuale dell’importo transato (in ogni caso non superiore allo 0,2%) come previsto a regime dal regolamento stesso.

NOTE


[1] D.lgs n. 218/2017 del 15 dicembre 2017.

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