E che PSD2 sia …! Prima puntata: il credito telefonico come mezzo di pagamento

Pubblicato il 18 Gen 2018

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Un mese, o poco più, di vacatio legis cosa volete che sia …, l’importante è stare nei tempi dello scadenziario normativo europeo. Era l’11 dicembre dello scorso anno quando il Consiglio dei Ministri approvava in via definitiva il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366. Ed ecco che il 13 gennaio 2018, termine ultimo per consentire agli Stati membri la trasposizione in normativa primaria, il nostro paese (quasi mai in anticipo, ma sempre puntuale) vara il d.lgs n. 218/2017 di recepimento della PSD2, dando nel contempo attuazione al regolamento sulle Interchange Fee dei pagamenti con carta (giusto in tempo!).

Chi ci segue sa che PagamentiDigitali, come ha ricordato Mauro Bellini nell’ottima sintesi offerta all’indomani della promulgazione, dedica ampio spazio alla PSD2, da sempre. Il nostro sito nasce, editorialmente parlando, il 24 luglio 2013 ossia il giorno in cui la Commissione Europea propone il pacchetto legislativo comprensivo della nuova direttiva sui servizi di pagamento e del regolamento sulle commissioni applicabili alle transazioni con carta di credito e debito. In questi anni i nostri lettori hanno avuto la possibilità di seguire l’evoluzione di questo importante intervento normativo comunitario, potendone cogliere gli elementi essenziali del cambiamento, sin dagli albori, dunque. Chi scrive vi ha narrato di ciò che maggiormente rilevava, in termini di regole ed opportunità di business, nell’impianto proposto con la PSD2 e di come, tale rilevanza, potesse impattare il mercato dei pagamenti digitali. Ed è così, con lo stesso spirito critico di chi pensa sia opportuno dare una visibilità “altra”, analitica e intellettualmente onesta, che mi accingo a ragguagliarvi su ciò che oggi il nostro paese, tra i molti affanni preelettorali e incerto del proprio futuro politico, ha inteso promulgare su questo tema così determinante per il processo di digitalizzazione dell’economia.

Con questo articolo inizia una miniserie dedicata all’analisi dell’attuazione in concreto della PSD2 in Italia [1]. Vedremo insieme quali sono i passi da compiersi per tradurre in pratica le opportunità e gli obblighi che vi derivano e non mancheremo, quando se ne avrà l’occasione, di confrontare con gli altri Stati membri le diverse misure che, su alcuni punti delicati, auspichiamo non siano poi così differenti (sennò il c.d. “level playing field” rischia di essere solo uno slogan …). Ci soffermeremo sui punti che, a nostro avviso, meritano di essere colti con attenzione, alcuni prelusivi di una possibile concreta innovazione, altri (ahimè …) segno di un atto – per ora – mancato.

Procediamo con ordine e diamo subito qualche indicazione ai naviganti. Per chi volesse avere, a colpo d’occhio, un’idea in generale di ciò che il recepimento della PSD2 comporta in Italia, suggerisco la lettura di un precedente articolo del 12 dicembre scorso con cui davamo conto di quanto il Governo avesse approvato in via definitiva durante il richiamato CdM N° 61 dell’11 dicembre. Per coloro che si ritenessero già allineati, le riflessioni successive sono subito a disposizione.

In questo primo articolo della serie tratteremo dell’utilizzo consentito a chi, operatore da un lato e utente dall’altro, vuole rispettivamente offrire e impiegare il credito telefonico come mezzo di pagamento alternativo agli strumenti tradizionali.


Il nuovo perimetro di deroga per i pagamenti con il credito telefonico

La possibilità d’impiego del credito telefonico come mezzo di pagamento per acquistare un bene non digitale, quale ad esempio un biglietto, è sempre stato uno dei temi più delicati. Stiamo parlando dell’opportunità che un operatore di rete può cogliere, senza l’obbligo di essere (o diventare) un intermediario di pagamento tantomeno di operare in partenariato con uno di essi, nell’offrire a un utente della propria rete la possibilità di eseguire operazioni di pagamento, con addebito sulla relativa fattura o sul   conto prealimentato. Tale possibilità viene garantita dalla PSD2 a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi 50 Euro e il valore complessivo delle operazioni stesse non ecceda i 300 Euro mensili, tutto ciò a patto che l’operazione di pagamento:

  1. sia diretta all’acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;
  2. sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate ad enti del terzo settore che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività caritatevoli;
  3. sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per l’acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi.

La possibilità espressa al terzo punto nel permettere l’acquisto di un titolo di legittimazione (così interpreto il significato di biglietto) è un punto su cui è utile soffermarsi. Nel testo comunitario [2] non è definito chiaramente cosa si debba intendere con “biglietto”, né se il medesimo possa essere confinato unicamente all’ambito prestazionale di un servizio. Leggendo alcuni considerando della direttiva europea si deduce (questo sì) una natura “elettronica” dei biglietti, tale da consentire e facilitare la prestazione di servizi a clienti che potrebbero altrimenti acquistare sotto forma cartacea; nel novero di questi servizi sono ricompresi il trasporto, l’intrattenimento, il parcheggio auto e l’ingresso ad eventi, con la tassativa esclusione del bene fisico. Ebbene, se dovessimo interpretare in punta di legge il combinato disposto della normativa sovranazionale con quella primaria su tale punto, potremmo arguire che sia possibile acquistare addebitando sul credito telefonico, per esempio, un biglietto del cinema, un biglietto per il trasporto (pubblico o privato) ma anche un servizio sanitario e, perché no, un qualsiasi servizio “prestabile” grazie alla facilitazione dell’operatore di rete  (sempre laddove questi ne ravvisasse l’opportunità sotto il profilo commerciale).

Il riferimento ai servizi sanitari non è casuale, poiché il CAD (Codice di Amministrazione Digitale) [3] obbliga le Pubbliche Amministrazioni all’accettazione di pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico.

Se su un fronte, pertanto, il decreto di recepimento non entra nel merito di quali possano essere i servizi che verrebbero agevolati tramite l’intermediazione di pagamento effettuata dall’operatore, sull’altro ribadisce il significato di contenuto digitale previsto nel testo comunitario [4], volto ad escludere l’uso o il consumo di beni o servizi fisici. Da ciò si evince che, sebbene la deroga preveda l’opportunità dell’acquisto con il credito telefonico di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi – senza alcuna ulteriore perimetrazione, possa ritenersi esclusa la prestazione di un qualsiasi servizio di bigliettazione, il cui titolo di legittimazione smaterializzabile potrebbe assimilarsi a un contenuto digitale, ma la cui redenzione potrebbe dar adito al consumo di un bene o servizio fisico. Appare evidente una contradizione tra la prima delle tre deroghe e la terza, che, con ogni probabilità, dovrà essere chiarita in sede di normazione secondaria, similmente a quanto accaduto con la PSD1 mediante il provvedimento Banca d’Italia [5] di attuazione del Titolo II del d.lgs 11/2010 [6].

Sempre in normativa secondaria dovrà (auspicabilmente) essere chiarito l’obbligo di notifica alle autorità competenti che l’operatore deve onorare, fornendo alle stesse un parere annuale sulla revisione contabile attestante che l’attività rientri nei limiti d’importo indicati (i 50 Euro giornalieri e i 300 Euro mensili), previsto dal testo europeo ma non compreso nel decreto di recepimento in questione.

Comprendere quali siano effettivamente i confini della deroga, appare dunque essere un aspetto piuttosto rilevante, attesa la portata innovativa delle norme proposte e l’impatto positivo che avrebbero sulla diffusione dei pagamenti digitali alternativi al contante. L’augurio è che ciò avvenga rapidamente e che sia coerente con le disposizioni di pari rango previste in tutti gli Stati membri.

Per il momento ci fermiamo qui e diamo appuntamento alla prossima puntata.

Stay tuned!

NOTE


[1] Gli articoli saranno tutti ricercabili anche tramite l’apposito tag: AnalisiAttuazionePSD2.

[2] Direttiva (UE) 2015/2366 art. 3 lettera l sub ii

[3] Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche e integrazioni

[4] Direttiva (UE) 2015/2366 art. 4 comma 1 punto 43: “«contenuto digitale»: i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l’uso o il consumo di beni o servizi fisici;”

[5] Provvedimento Banca d’Italia del 5 luglio 2011

[6] Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ha recepito in Italia la prima PSD ed è stato novellato con il d.lgs n. 218/2017

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