Il Consiglio dei Ministri ha recepito nella giornata di ieri, 11 dicembre 2017, la direttiva PSD2, Payment Services Directive e l’IFR, Interchange Fee Regulation relativo ai servizi di pagamento nell’Unione europea e alle commissioni interbancarie sulle operazioni con carta di pagamento.
Questo Consiglio dei Ministri segna due passaggi molto importanti per il mondo dei Pagamenti Digitali: l’attuazione della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché l’deguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n.751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta
PSD2 in Italia
Viene recepita la direttiva UE 2015/2366 (PSD2 – Payment Services Directive) e attuato il regolamento UE 2015/751 (IFR) mediante decreto legislativo, all’esito dei pareri parlamentari acquisiti sullo schema approvato durante il C.d.M. del 15 settembre 2017 (vedi qui articolo di PagamentiDigitali del 19/9/2017).
Nel testo sono state introdotte alcune integrazioni e specificazioni che vanno nella direzione di incrementare la trasparenza e la tutela per i nuovi prestatori di servizi di pagamento e per i consumatori:
- impiego del credito telefonico come mezzo di pagamento per alcune tipologie di beni e servizi;
- rimodulazione del perimetro di deroga per gli strumenti cc.dd. “a spendibilità limitata”.
Il decreto rimanda agli appositi criteri armonizzati Ue, definiti dalla PSD2, per la gestione di tutti i casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento, ridefinendo in tal senso il “negative scope” della precedente direttiva sui servizi di pagamento (PSD).
Mobile Payment con credito telefonico
Viene indicata in modo più chiaro ed esaustivo la possibilità che un operatore di rete possa consentire, in deroga alle norme sui servizi di pagamento, l’impiego del credito telefonico (prepagato o con addebito in bolletta) anche per operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza, oppure per l’acquisto di biglietti relativi al trasporto pubblico locale, purché siano rispettati specifici massimali d’importo per singola transazione o mensilmente.
Nuovi limiti per gli strumenti di pagamento privativi
Vengono meglio precisati i casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento anche per gli strumenti cc.dd. a “spendibilità limitata”, quali ad esempio le carte privative in uso presso la Grande Distribuzione (importo massimo del transato annuale superato il quale è necessario notificare alle Autorità competenti l’esercizio del servizio in deroga, effettiva limitatezza delle reti commerciali in cui sono utilizzabili, rimodulazione della gamma limitata di beni e servizi acquistabili, impiego dello strumento per specifici scopi sociali).
Limite alle commissioni interbancarie
Con il decreto legislativo testé approvato, viene attuato anche il regolamento sulle interchange fee dei pagamenti con carte, fissando i limiti che non potranno essere superati: 0,2% e 0,3% del valore dell’operazione stessa, rispettivamente per carte di debito e di credito consumer.
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Nell’ambito delle sole “operazioni nazionali” con carte di debito, invece, fino al dicembre 2020, i prestatori di servizi di pagamento potranno applicare una commissione interbancaria non superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato però sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali attraverso carta di debito all’interno di ciascuno schema di carte di pagamento.
A protezione dei consumatori è previsto un regime di responsabilità ridotta nel caso di pagamenti non autorizzati; il decreto, infatti, abbassa la franchigia massima a carico degli utenti da 150 a 50 euro (salvo i casi di dolo o colpa grave).
Promuovere i pagamenti digitali
Allo scopo di promuovere gli strumenti di pagamento elettronico alternativi al contante viene inoltre confermato e generalizzato il divieto di applicare un sovrapprezzo per l’uso di un certo strumento di pagamento (“divieto di surcharge”).
Relativamente alle commissioni interbancarie per le sole “operazioni nazionali” tramite carte di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte, commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore, così da promuovere l’utilizzo delle carte anche per cifre molto basse
Regime sanzionatorio e dei controlli
Con il decreto di recepimento in oggetto vengono inoltre designate le autorità nazionali che si occuperanno dell’osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva e del regolamento comunitari. Da una parte la Banca d’Italia e, per alcune specifiche disposizioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Viene poi aggiornata l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, con distinzione tra quelle applicabili alle società o agli enti e quelle rivolte alle persone fisiche.
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