PSD2: sulla strada del recepimento …

Pubblicato il 19 Set 2017

Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

sicurezza

di Roberto Garavaglia

La puntualità dell’attuale esecutivo nel rispettare le scadenze imposte dal legislatore comunitario sembra alquanto pregevole, almeno per quanto concerne il tema dei pagamenti digitali.

I lettori nel nostro sito ricorderanno come la delega legislativa al Governo, contenuta nella legge di delegazione europea 2015[1], per l’attuazione della nuova direttiva sui servizi di pagamento (PSD2[2]) e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento sulle commissioni dei pagamenti con carta (IFR[3]), dovesse essere esercitata entro il 16 settembre 2017[4].

Venerdì scorso (ossia un giorno prima del termine previsto) il Consiglio dei Ministri n° 44 ha approvato in via non definitiva uno schema di decreto legislativo che, intervenendo sulla normativa primaria, propone il recepimento e l’attuazione di entrambi i dispositivi europei. Il testo finale si avrà a seguito dell’acquisizione dei pareri delle commissioni competenti, presumibilmente entro fine anno.

Nel corso del mese di luglio, una – seppur breve – consultazione pubblica indetta dal Ministero dell’Economia e Finanze[5], aveva concesso di discutere un possibile canovaccio su cui si sarebbe sviluppato lo schema del decreto approvato dal CdM del 14 settembre.

Chi ci segue sa che PagamentiDigitali dedica – da sempre – una particolare attenzione a questi temi, non foss’altro che per la pervicace convinzione di chi scrive che, un testo legislativo di siffatta portata, riguardi una pluralità di servizi e sia destinato ad avere amplissima distribuzione tra il pubblico. Il nostro, diciamolo pure senza ostentare la solita falsa modestia (almeno per una volta …) è un paese ricco di competenze e capace di portare al successo molteplici iniziative di business in questo comparto, laddove le condizioni strutturali (delle quali il sistema normativo è uno dei fattori decisivi) si pongano in modo razionalmente congruo.

Lo spirito delle norme comunitarie in questione, si sa, è fortemente improntato ad armonizzare il mercato dei pagamenti, ancora frammentato a livello di soluzioni nazionali e aspira ad eliminare, il più possibile efficacemente, ogni presupposto per arbitraggi normativi.

Nel breve comunicato stampa disponibile sul sito del Consiglio dei Ministri non vi è molto materiale su cui poter argomentare, tuttavia, l’unica fonte pubblicamente accessibile, ossia la documentazione posta in consultazione dal MEF poco meno di due mesi fa e ormai conclusa, offre alcuni spunti di riflessione su cui è utile esercitarsi in una rapida disamina, analizzando alcuni aspetti a mio avviso rilevanti, col piglio ostinato di chi sa che il diavolo è nei dettagli …

In questo articolo non troverete le consuete riflessioni, perlopiù indistinte e indistinguibili, che molta stampa in queste ore sta propinando, bensì qualcosa che può esser d’aiuto per una migliore comprensione di ciò che potrà essere.

In attesa, dunque, di vedere il testo definitivo – allorché promulgato il decreto di recepimento – l’analisi sarà inevitabilmente incompleta, ma tale, tuttavia, da poter innescare un pensiero riflessivo sui (pochi) punti che, in discrasia con l’orientamento del legislatore europeo, potrebbero rappresentare un vulnus e su altri che, al contrario, parrebbero inserirsi perfettamente nell’esercizio delle opzioni concesse agli Stati membri.


Il nuovo perimetro di deroga proposto dalla PSD2

Al riguardo della rivisitazione del c.d. “Negative Scope” della PSD2 (ossia l’ambito di applicazione oggettivo nel quale non sono ricompresi taluni servizi) il comunicato stampa diffuso a seguito del Consiglio dei Ministri di venerdì scorso cita:

[…] vengono meglio precisati, secondo gli appositi criteri armonizzati Ue di cui alla PSD2, i casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento, ad esempio con riguardo alla esclusione degli strumenti a “spendibilità limitata” (es. in relazione alla limitatezza delle reti commerciali in cui sono utilizzabili, alla gamma molto limitata di beni e servizi o agli specifici scopi sociali) e alla possibilità di utilizzare il conto o credito telefonico anche per operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza oppure per l’acquisto di biglietti relativi a servizi di diversa natura (nel limite di spesa di 50 euro per singola operazione e comunque di 300 euro mensili)”.

Orbene, per quanto concerne le dispense previste per gli “strumenti a spendibilità limitata” (croce e delizia per chiunque si sia posto, nel regime dell’attuale PSD, a interpretarne i confini), nel documento posto in consultazione dal MEF nel mese di luglio si è potuto osservare che, a differenza di quanto previsto dal testo comunitario, non rinveniva alcun riferimento al limite di un milione di euro, inteso come valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nei precedenti 12 mesi dal prestatore di servizi in deroga, entro cui il prestatore stesso può operare senza informare le autorità competenti.

Il cap imposto dal legislatore europeo (peraltro ampiamente dibattuto durante l’iter legis del testo comunitario), serve a porre “un freno” per chi, interpretando a proprio favore il perimetro della deroga in questione, presta (o pensa di poter prestare) un servizio di pagamento senza mai dover sottostare al regime di vigilanza previsto dalla norma, esercendo in tal modo un’attività per la quale non sopporta il c.d. “costo della regolamentazione”, ingenerando dinamiche concorrenziali scorrette.

Veniamo ora alla possibilità d’impiego del credito telefonico come mezzo di pagamento per acquistare un bene non digitale, quale ad esempio un biglietto.

In relazione al perimetro di deroghe previsto per le operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, nel documento posto in consultazione dal MEF durante l’estate si è potuto rilevare che, a differenza di quanto previsto dal testo comunitario, nessun riferimento compariva in merito all’obbligo di notifica alle autorità competenti che il prestatore dei servizi in deroga deve onorare, fornendo alle stesse un parere annuale sulla revisione contabile attestante che l’attività rientri nei limiti d’importo indicati.

Anche in questo caso appare non irrilevante l’esclusione, soprattutto se si pensa che in Italia, l’impiego del credito telefonico si candida, grazie a una serie di interventi normativi fortemente abilitanti[6], ad essere impiegato per i pagamenti di un ventaglio di servizi ben diversi da quello primario: transazioni di piccolo importo verso la pubblica amministrazione, accesso a musei o parchi tematici sono solo alcuni dei possibili impieghi alternativi. Comprendere quali siano effettivamente i confini della deroga, appare dunque essere un aspetto piuttosto rilevante, attesa la portata innovativa delle norme proposte e l’impatto positivo che avrebbero sulla diffusione dei pagamenti digitali alternativi al contante.


L’attuazione del regolamento IFR e le opzioni esercitabili dagli Stati membri

Come i nostri lettori ben sanno, il regolamento (UE) 2015/751 fissa dei limiti alle Interchange Fee dei pagamenti con carte, ponendo un tetto massimo dello 0,3% per ogni transazione effettuata con carta di credito e una soglia dello 0,2% sulle transazioni abilitate tramite carte di debito.

Per le operazioni nazionali tramite carta di credito, gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle fee anche inferiore allo 0,3%, mentre per le operazioni domestiche con le carte di debito, che per il nostro paese sono le carte appartenenti al circuito  PagoBANCOMAT®, i singoli Stati membri possono altresì definire un massimale per operazione sulle commissioni a percentuale inferiore e possono imporre un importo massimo fisso di commissione, quale limite all’importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile, oppure, permettere di  praticare una commissione fissa di 5 centesimi, eventualmente anche in combinazione con quella variabile, purché il limite rimanga lo 0,2% e a patto che il volume di commissioni annuali così generato, non superi lo 0,2% del totale delle transazioni nazionali eseguite tramite carte di debito, all’interno di ciascuno schema.
Inoltre, fino al 9 dicembre 2020, gli Stati membri possono applicare il tetto dello 0,2% calcolato come media annuale ponderata di tutte le transazioni effettuate con le carte di debito nazionali.

Leggendo il comunicato del Consiglio dei Ministri del 15 settembre, si apprende che non solo tutte le suddette opzioni sono state esercitate ma che “[…] relativamente alle commissioni interbancarie per le sole “operazioni nazionali” tramite carte di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento saranno inoltre tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte, commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore, così da promuovere l’utilizzo delle carte anche per questi pagamenti”.

L’esercizio di questa opzione merita un approfondimento.
Sappiamo che la legge di stabilità 2016[7] ha (o meglio dire, avrebbe) previsto che, dal 1° gennaio 2016, l’onere in capo a commercianti e professionisti di accettare anche le carte di pagamento, quale strumento alternativo al contante, fosse esteso alle carte di credito e fosse reso applicabile a qualsiasi importo.

Esonero dall’onere di accettazione dei pagamenti con carta per cause tecniche oggettivamente bloccanti, promozione delle operazioni di micro-pagamento (al di sotto di 5 Euro) mediante la corretta e integrale applicazione del regolamento IFR, sanzioni amministrative, erano i tre punti cardine su cui ci si sarebbe attesa maggiore chiarezza, mediante l’emanazione di opportuni decreti interministeriali.

In particolare, con un decreto interministeriale (MEF-MISE) di attuazione del regolamento sulle Interchange Fee riferito alle transazioni di micro-importo che avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° febbraio 2016 – ma di cui a tutt’oggi non si ha notizia – il quadro regolatorio avrebbe dovuto completarsi e rendersi cogente.

Con buona probabilità, la necessità di realizzare un efficace coordinamento legislativo tra ciò che avrebbe dovuto disporre il succitato decreto attuativo e l’impianto sanzionatorio tra prevedersi mediante emanazione di altri decreti interministeriali in accordo con Banca d’Italia, ha comportato un ritardo che, auspicabilmente, non dovrà estendersi ulteriormente, posto che lo schema di decreto di recepimento della PSD2 in discussione (così come emerge dalla lettura del testo posto in consultazione pubblica dal MEF a luglio e in ordine a quanto previsto dalla suddetta legge di delegazione europea 2015) prevede una chiara disciplina sanzionatoria.

Completo la breve analisi con l’osservare un’ulteriore opzione che, dalla lettura del comunicato stampa di venerdì scorso, parrebbe volersi esercitata. Con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di tutti gli strumenti di pagamento elettronici alternativi al contante, l’Italia conferma e generalizza il divieto di applicazione del cosiddetto surcharge, ossia il sovrapprezzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento che molti esercizi commerciali, sia fisici sia online, applicano a scapito dell’acquirente.

In sintesi, dunque, il combinato disposto dell’applicazione effettiva di quanto ho dianzi analizzato, ossia decretazione attuativa per il valore delle fee applicate ai micro-pagamenti a decreto legislativo di recepimento della PSD2 promulgato, dovrebbe rappresentare un buon viatico per porre fine a quella che, negli ultimi 4 anni, ho raccontato su questa testata come la “saga dell’Obbligo POS”.

Non ci resta che … aspettare.

NOTE


[1] Legge 12 agosto 2016, n. 170

[2] Direttiva (UE) 2015/2366

[3] Regolamento (UE) 751/2015

[4] Si ricorda che il termine di recepimento della PSD2 è fissato al 13 gennaio 2018

[5] Consultazione conclusasi il 31 luglio 2017

[6] Decreto legislativo del 07/03/2005 n. 82 e successive modifiche (CAD); Legge del 04/08/2017 n. 124 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza (DDL Concorrenza 2015)

[7] LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

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