E che PSD2 sia …! – Terza puntata: gli obblighi di notifica per chi ritiene di operare nel perimetro di deroga

Pubblicato il 12 Mar 2018

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Terza puntata del nostro ciclo di articoli che accompagnano l’attuazione della PSD2 a posteriori dell’emanazione del decreto legislativo di recepimento [1]. Oggi parliamo di un paio di temi “pruriginosi” sui quali in Europa, durante il periodo di cogenza della prima PSD, si sono esercitate le “migliori” pratiche interpretative di un dispositivo a maglie (troppo) larghe, che, non lo neghiamo, ha dato adito a molteplici arbitraggi normativi: l’obbligo di notifica alle autorità competenti da parte dei prestatori di servizi che ritengono di operare in deroga alla nuova direttiva sui servizi di pagamento.

Chiariamo innanzitutto che nel novero dei soggetti obbligati vi sono:

  1. coloro che svolgono attività di pagamento con strumenti a spendibilità limitata (ad esempio alcune carte in uso presso la Grande Distribuzione o le fuel card) a condizione che il volume di operazioni trattate superi il milione di Euro nell’arco dell’anno solare;
  2. i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che offrono servizi di pagamento a determinate condizioni, di cui abbiamo parlato anche nella prima puntata di questo ciclo di contributi, al riguardo dell’impiego del credito telefonico come mezzo di pagamento.

Il decreto di recepimento della PSD2, in coerenza con quanto disposto a livello comunitario, riformula il perimetro delle esenzioni previste dalla precedente direttiva sui servizi di pagamento:

  1. Revisione delle regole e dei presupposti che determinano le deroghe per gli strumenti a spendibilità limitata, in particolare vengono meglio precisati i casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento anche per gli strumenti cc.dd. a “spendibilità limitata”:
    • importo massimo del transato annuale superato il quale è necessario notificare alle Autorità competenti l’esercizio del servizio in deroga;
    • effettiva limitatezza delle reti commerciali in cui sono utilizzabili;
    • rimodulazione della gamma limitata di beni e servizi acquistabili;
    • impiego dello strumento per specifici scopi sociali;
  2. Revisione delle regole che determinano le deroghe per l’impiego del credito telefonico ai fini dell’intermediazione del pagamento (contenuti digitali, offerta di contenuti da terze parti, limiti e soglie); viene indicata in modo più chiaro ed esaustivo la possibilità che un operatore di rete possa consentire, in deroga alle norme sui servizi di pagamento, l’impiego del credito telefonico  (prepagato o con addebito in bolletta) anche per operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza, oppure per l’acquisto di biglietti relativi al trasporto pubblico locale, purché siano rispettati specifici massimali d’importo per singola transazione o mensilmente.

In attuazione dell’art. 2, comma 4-bis del d.lgs. n. 11/2010[2] (come modificato dal D.lgs n. 218/2017) la Banca d’Italia è chiamata ad emanare opportuni provvedimenti[3], fra cui quello che dispone gli obblighi di notifica in carico ai soggetti più sopra elencati, laddove prestino (o intendano prestare) i servizi suddetti.

Una consultazione pubblica sul provvedimento di attuazione de quo (conclusasi oggi, 12 marzo 2018), ci permette di analizzare le principali evidenze.


Cosa cambia dalla PSD1 alla PSD2

Nel regime della prima direttiva sui servizi di pagamento, gli operatori che intendevano beneficiare di un’esclusione non erano tenuti a consultare le autorità competenti al fine di appurare se i servizi da loro offerti rientrassero nel perimetro di dispensa; ciò ha comportato un’applicazione disomogenea tra gli Stati membri delle norme sui casi di esclusione a discapito di quel level playing field che, proprio con la PSD2, si cerca maggiormente di garantire.

La nuova direttiva interviene su questo punto prevedendo che sia fornita una descrizione dell’attività svolta dal soggetto in questione alle autorità competenti, affinché queste ultime possano valutare se siano soddisfatti i requisiti prescritti dalla normativa per operare in regime di esclusione. Nel dettaglio, tale obbligo è previsto:

  1. per i soggetti che prestano servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati:
    • per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l’emittente o
    • unicamente per l’acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi;
  2. per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandone il costo nella relativa fattura (o precaricando il proprio conto), a patto che il valore di ciascuna operazione non superi i 50 Euro e il valore complessivo delle operazioni stesse non ecceda, per singola utenza, 300 Euro mensili e che l’operazione di pagamento stessa sia posta in essere:
    • per l’acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;
    • nel quadro di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro;
    • per l’acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi.

Per i soggetti di cui al primo punto l’obbligo di segnalazione sussiste esclusivamente laddove il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell’anno solare precedente a quello in cui si effettua la segnalazione sia superiore all’importo di 1 milione di Euro.
Per quanto attiene i soggetti di cui al secondo punto l’obbligo sussiste a prescindere dal volume dell’attività.
Le informazioni trasmesse alla Banca d’Italia devono essere certificate da un revisore indipendente.


L’iscrizione nell’albo degli Istituti di Pagamento

Per entrambe le categorie di operatori, oltre all’obbligo di comunicazione, è prevista l’iscrizione nell’albo degli istituti di pagamento (IP) tenuto dalla Banca d’Italia, nel quale sarà resa evidente la circostanza che tali soggetti operano in regime di esclusione.
In questo stesso albo verrà altresì annotata l’eventuale revoca della possibilità di offrire servizi di pagamento in regime di dispensa.

La Banca d’Italia è inoltre tenuta a notificare all’Autorità Bancaria Europea (EBA) i nominativi dei soggetti iscritti nell’albo nonché una descrizione dell’attività da essi svolta; queste informazioni saranno rese pubbliche mediante iscrizione in un registro centrale Europeo gestito dall’EBA medesima.

L’obbligo di notifica deve essere rinnovato annualmente entro il 31 marzo e qualora intervengano cambiamenti nelle informazioni rese alla Banca d’Italia, i soggetti destinatari ne informano senza indugio l’Autorità competente. Si considera come periodo di riferimento l’anno solare precedente a quello in cui viene effettuata l’ultima notifica.


Gli obblighi per chi svolge attività di pagamento con strumenti a spendibilità limitata

Per i soggetti che prestano servizi basati su strumenti di pagamento a spendibilità limitata, poiché l’obbligo di notifica alla Banca d’Italia, nonché la descrizione dell’attività svolta, si ha nel solo caso in cui il loro volume di operatività superi 1 milione di Euro nel corso di ciascun anno solare, si rende necessario tenere traccia delle operazioni di pagamento effettuate nel corso dell’anno.

Laddove risultino soggetti a tale obbligo, gli operatori sono tenuti a effettuare la comunicazione entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Ai fini del calcolo dell’operatività e del relativo obbligo di notifica, non si dovrà tenere conto degli eventuali periodi di operatività inferiori all’anno solare (per esempio di quello intercorrente tra l’avvio dell’operatività del soggetto e il 31 dicembre dell’anno di riferimento).


Gli obblighi per gli operatori di rete o servizi di comunicazione elettronica

A differenza di quanto previsto per gli strumenti a spendibilità limitata, gli operatori di rete che vogliono (ad esempio) consentire ai propri clienti di usare il credito telefonico quale mezzo di pagamento in aggiunta ai servizi di base, devono comunque comunicare alla Banca d’Italia tale servizio indipendentemente dai volumi generati e – così intendiamo a fronte della lettura del Provvedimento in consultazione pubblica – devono parimenti essere iscritti nell’albo degli Istituti di Pagamento.


La disciplina transitoria e l’entrata in vigore del Provvedimento

Entro il 31 marzo 2019, sia i soggetti che operano con gli strumenti a spendibilità limitata sia gli operatori di rete che già prestano i servizi di pagamento in deroga alla data del 13 gennaio 2018, si attengono agli obblighi di notifica alla Banca d’Italia, con riferimento al periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
Il Provvedimento sarà cogente dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


I principali impatti

Nell’attesa di vedere il testo finale, all’esito della consultazione pubblica, in termini di impatto sugli attuali prestatori di servizi di pagamento in deroga, ciò che di primo acchito appare può essere così riassunto:

  • per i soggetti che, sino ad oggi, hanno gestito strumenti di pagamento privativo nel regime di deroga, si pensi ad esempio ad alcune insegne della Grande Distribuzione o all’ampio panorama caratterizzato dalle carte carburante, qualora sia superato il limite previsto del volume di operatività devono attenersi all’obbligo di notifica e di iscrizione all’albo degli Istituti di Pagamento e, laddove le circostanze lo richiedessero, a fronte dell’esclusione dal perimetro di dispensa dovranno valutare se operare nel regime regolamentato autonomamente (ossia assumendosi gli oneri di regolamentazione ed operando nel regime di vigilanza previsto dall’Autorità competente) o ricorrendo a formule di partenariato con intermediari abilitati;
  • per i soggetti che prevedono di avviare un’operatività intesa nel perimetro di deroga per gli strumenti a spendibilità limitata, sarà opportuno consultare previamente la Banca d’Italia, soprattutto nei casi in cui esiste la possibilità di considerare – anche solo potenzialmente – compresenti più condizioni di deroga fra quelle elencate dalla PSD2[4];
  • per gli operatori di rete che già consentono ai propri clienti, in aggiunta ai servizi di base, di usare il credito telefonico come mezzo di pagamento, indipendentemente dai limiti d’importo e conformemente alla tipologia di prodotto o servizio acquistata permessa in esenzione (con ciò potendosi intendere anche l’attività comunemente chiamata di carrier billing) si configura l’obbligo di notifica alla Banca d’Italia e di iscrizione all’albo degli Istituti di Pagamento; anche in questo caso, similmente a quanto potrebbe accadere per chi opera con gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata, laddove le circostanze lo richiedessero, a fronte dell’esclusione dal perimetro di dispensa gli operatori dovranno valutare se operare nel regime regolamentato autonomamente (ossia assumendosi gli oneri di regolamentazione ed operando nel regime di vigilanza previsto dall’Autorità competente) o ricorrendo a formule di partenariato con intermediari abilitati.

Appare evidente, quindi, come in tutti i casi elencati (certamente non esaustivi) l’impatto della PSD2 debba essere considerato in termini sia di nuovi vincoli (per chi operava in regime di deroga) sia di nuove opportunità (per gli intermediari abilitati). L’auspicio è che la valutazione sui requisiti prescritti dalla normativa per operare in regime di esclusione, in capo a ciascuna singola Autorità competente per ogni Stato membro, segua principi di massima armonizzazione, al fine di evitare il ripetersi di applicazioni disomogenee all’interno dell’ Unione europea.

Alla prossima puntata.

NOTE


[1] D.lgs n. 218/2017 del 15 dicembre 2017.

[2] Il D.lgs n. 11/2010 del 27 gennaio 2010 è il decreto con cui è stata recepita la PSD1 in Italia; tale testo è stato novellato a seguito dell’emanazione del D.lgs n. 218/2017 del 15 dicembre 2017 che ha recepito la PSD2 nel nostro paese.

[3] Per quanto concerne la PSD1, la Banca d’Italia aveva emanato nel luglio 2011 un provvedimento che dava attuazione al Titolo II del D.lgs n. 11/2010 (il decreto di recepimento della direttiva UE 2007/64), nel quale veniva chiarita l’operatività in deroga per ambedue le categorie di soggetti in questione.

[4] Tale suggerimento era, peraltro, già chiaramente indicato nel richiamato Provvedimento Banca d’Italia di attuazione del Titolo II del D.lgs n. 11/2010 del 27 gennaio 2010, in vigore dal 1° ottobre 2011

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