Obbligo di POS … ma a quali condizioni?

Pubblicato il 05 Feb 2014

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Giorgio Porazzi

Con il decreto del 24 gennaio 2014, si obbliga l’esercente ad accettare strumenti di pagamento elettronico (carte di debito).

Sebbene impostato su principi di indiscussa efficacia economica e morale, la scarna documentazione descrittiva a corredo può generare problemi nella sua pratica attuazione, soprattutto considerando che i soggetti chiamati ad attuarla, gli esercenti, non sono certo tenuti a conoscere tutti gli aspetti tecnici ed operativi connessi.

Alcune considerazioni a supporto di ciò.

Sul convenzionamento

Se l’esercente può assolvere naturalmente all’obbligo per quanto riguarda la moneta (italiana) non si può dire lo stesso relativamente alla moneta elettronica. Anzi, senza nulla togliere alla validità dell’intento, si intravede un obbligo oneroso per l’esercente che oltre al costo di produzione dello scontrino deve accollarsi anche i costi per accettare i pagamenti elettronici. I costi di convenzionamento.

L’obbligo di accettare strumenti di pagamento implica infatti l’obbligo al convenzio-namento di tali strumenti, ma chi risulta obbligato a convenzionare l’esercente?

Obbligo per gli istituti di credito, con un approccio derivante dalla definizione di carta di debito, o semplicemente da parte di un generico soggetto convenzionante, con tutte le implicazioni che la cosa comporta?

Differentemente dalla definizione di carta di debito, per l’esercente viene infatti solo precisato che debba essere convenzionato all’accettazione di tali carte ma nulla dice in merito a quali soggetti lo stesso debba/possa rivolgersi. E se non ci fosse nessuno che operasse tale convenzionamento, o se ci fossero regole di convenzionamento (non solo economiche ma anche operative) inaccettabile da parte dell’esercente?

Proprio per una maggior garanzia e tutela nei confronti degli esercenti, chiamati a questo nuovo impegno, è auspicabile una più completa definizione del convenzionamento e del suo minimo perimetro di applicabilità sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico ed operativo (il servizio) nonché su quello commissionale (il costo).

Sulla carta di debito

La definizione dello strumento, senza alcuna descrizione puntuale ed espliciti riferimenti, lascia anche qui parecchi dubbi interpretativi con possibili rischi che non tutte le carte in mano ai consumatori siano accettate in pagamento.

In primis, le carte di debito sono innumerevoli e la definizione “di debito” è troppo generica per dirimere le domande che sorgono spontanee agli addetti ai lavori e non.

A quali “marchi” innanzitutto si applica il decreto, ed è possibile un convenzionamento parziale, con il rischio che il consumatore (o utente) e l’esercente non condividano il tipo di carta? O devono essere accettate tutte le carte di debito e quindi l’esercente deve avere un convenzionamento totale a tutti i marchi delle carte in circolazione? Anche quelle privative?

Non viene inoltre precisata quale tecnologia minima di accettazione deve essere presente nel POS, che al momento potrebbe risultare veniale, ma che potrebbe comunque comportare l’impossibilità ad accettare ad esempio pagamenti effettuati per il tramite di tecnologie in sperimentazione.

Non di minore rilevanza è poi la mancata esplicita inclusione dei vari soggetti abilitati ad emettere tali strumenti, facendo riferimento nel decreto solo agli istituti di credito, senza alcuna precisazione ulteriore. Prendendo spunto dalla PSD, è da intendersi in logica positiva, negativa o semplicemente esemplificativa?

Chiunque emetta carte di debito avrà quindi dato al proprio cliente consumatore una carta legittimata ad operare presso tutti i terminali POS oppure vi è il rischio di discriminazioni funzionali?

Sebbene tale rischio venga minimizzato dalle limitazioni operative dei POS e dei soggetti convenzionanti, non oggi proceduralizzati per verificare il soggetto emittente (e quindi delle regole di addebito al consumatore) esiste la possibilità che lo stesso marchio possa operare o meno sui diversi terminali.

Infine, la precisazione di addebito in tempo reale non esplicita se sia da intendersi applicato al titolare o ai fondi precostituiti, lasciando anche qui diversi dubbi sul perimetro dei marchi convenzionabili e degli obblighi per gli emittenti nel garantire che il convenzionamento (fatto da altri) permetta sempre ed ovunque l’accettazione delle proprie carte emesse, sia nelle modalità operative autorizzate direttamente in tempo reale sia per quelle gestite da operatori esterni sulla base di plafond di sicurezza, prima del loro effettivo addebito ai fondi precostituiti.

Nell’iter di attuazione e di successivo ampliamento funzionale ed operativo è quindi auspicabile una azione chiarificatrice che non necessariamente deve toccare i temi tecnici ma sicuramente dovrà fornire quelle metriche oggettive di attuazione agli esercenti ed a tutti gli altri soggetti coinvolti, titolari e società emittenti e convenzionanti, per una rapida ed uniforme messa in opera, non condizionata da interpretazioni che molto spesso permettiamo modifichino il raggiungimento del vero obiettivo di una proposta.

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