PSD2 a colpo d’occhio!

Pubblicato il 06 Ago 2013

Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

Roberto Garavaglia

Responsabile Editoriale PagamentiDigitali.it

Eccoci giunti al punto: dopo un’attesa che si è protratta qualche settimane in più rispetto al previsto, il 24 luglio 2013 la Commissione Europea ha varato un pacchetto di nuove regole, che prevedono la revisione della direttiva sui servizi di pagamento (la cc.dd. “PSD2”) e una proposta di regolamento per porre un limite alle commissioni dei pagamenti effettuati con carte di credito e di debito.

Qualche giorno prima della comunicazione, ho scritto un articolo con il quale documentavo un breve ripasso di quanto accaduto negli anni addietro, riassumendo i contenuti della prima PSD e le azioni intervenute in questi ultimi quarantotto mesi, sul fronte della trasposizione e recepimento di questa importante direttiva. A conclusione, portavo all’attenzione del lettore alcuni punti “delicati”, su cui prevedevo che la PSD2 andasse ad agire, ipotizzando alcuni scenari d’intervento che il legislatore comunitario avrebbe indirizzato con la nuova proposta di direttiva.
Vediamo ora se le mie riflessioni “predittive” si sono rivelate corrette, ma, soprattutto, cerchiamo di analizzare quali cambiamenti entrambi i testi provveduti dalla CE, introdurranno sul mercato dell’intermediazione del pagamento, in particolare sotto il profillo dell’innovazione e dell’integrazione. Vogliamo  comprendere se e come, vi sarà quell’auspicata estensione del “level playing field”, ossia quello spazio competitivo all’interno del quale sono garantite pari condizioni di accesso ed esercizio ed entro cui saranno chiamati ad operare, sia i nuovi entranti sia gli attori tradizionali, potendo realmente sviluppare proposte di valore differenti, ad appannaggio di un miglioramento qualitativo dell’offerta all’utente finale.

Inizia oggi una serie di articoli a mia firma, dedicati all’analisi della “PSD2” su PagamentiDigitali.it , un contributo periodico che accompagnerà il lettore più curioso ed esigente nei prossimi mesi e che non mancherà di attualizzare riflessioni e commenti in itinere.

I PUNTI ESSENZIALI DEL CAMBIAMENTO

Il nuovo corpus di regole proposte dalla CE, indirizza alcuni punti essenziali che ho sinteticamente riassunto nelle seguenti tabelle, raggruppando per macrocategorie di intervento:

  • Modifica PSD Scope (Positive/Negative)
  • Nuovo level playing field
  • Nuovi modelli (di business e di servizio)
  • Tutela utilizzatore
  • Trasparenza

INTERVENTI OGGETTO DELLA PSD2

AMBITO

DISPOSIZIONI

POSITIVE / NEGATIVE SCOPE

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
(C.D. “POSITIVE SCOPE”)
1. Regole di trasparenza e corretta informativa applicate anche alle transazioni “one leg” (quando cioè anche solo uno dei due PSP è in EU);

2. Regole di trasparenza e corretta informativa applicate a transazioni di pagamento effettuate in qualsiasi valuta.

AMBITO OGGETTIVO DI DISAPPLICAZIONE
(C.D. “NEGATIVE SCOPE”)
1. Revisione del perimetro di deroga precedentemente previsto per gli agenti commerciali;

2. Revisione delle regole e dei presupposti che determinano le deroghe per gli strumenti e le reti a spendibilità limitata (cc.dd. “limited network”);

3. Revisione delle regole che determinano le deroghe per l’impiego del credito telefonico ai fini dell’intermediazione del pagamento (contenuti digitali, offerta di contenuti da terze parti, limiti e soglie);

4. Esclusione dal perimetro di deroga in precedenza prevista per gli IAD (Independent ATM Deployers).

NUOVI SERVIZIIntroduzione del nuovo servizio di “Payment Initiation” (accesso ai dati del conto di pagamento per operazioni dispositive, informative, informative-dispositive).

NUOVO LEVEL PLAYING FIELD

NUOVI ATTORIIntroduzione dei nuovi TPP Third Party Payment Service Provider, soggetti vigilati che possono operare – previa autorizzazione – in qualità di prestatori del servizio di “Payment Initiation”, sia OBeP based sia Overlay Services.
Applicabilità regole di protezione dei dati, sicurezza e autenticazione per TPP e PSP (richiamo a definizioni di specifiche tecniche che EBA dovrà provvedere).
REGOLE PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO

1. Funds safeguarding rules (regole di tutela dei fondi per Istituti di Pagamento);

2. European Electronic Access Point (portale WEB): punto unico di accesso e interconnessione gestito da EBA (European Banking Authority) per gli albi nei quali sono iscritti tutti gli Istituti di Pagamento comunitari;

3. Revisione delle regole per i cc.dd. “Small PI” (IP ad operatività limitata);

4. Passporting rules: operatività di Istituti di Pagamento comunitari in paesi diversi da quello di origine (coinvolgimento di EBA).

ACCESSO AI SISTEMI DI PAGAMENTO
(ex Art. 28 2007/64/CE)
Revisione delle regole

TUTELA UTILIZZATORE

REGOLE DI SURCHARGING
(applicabilità di sopratasse al consumatore per l’impiego di certuni strumenti di pagamento)
Revisione delle regole
RESPONSABILITÀ DEL PAGATORE PER L’UTILIZZO NON AUTORIZZATO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTORevisione delle regole (più tutele per l’utilizzatore). In caso di pagamenti non autorizzati, ai consumatori potrà essere chiesto solo di sostenere perdite più  limitate (fino a un massimo di 50 Euro, contro i 150 attualmente previsti).
RIMBORSO PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE (Addebiti diretti)Maggiori chiarimenti/indicazioni delle/sulle regole
SICUREZZA E AUTENTICAZIONE1. Introduzione nuove regole di sicurezza;

2. Introduzione della cc.dd. “Customer Strong Authentication” (coinvolgimento di EBA per specifiche tecniche e linee guida).

INTERVENTI OGGETTO DEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE MIF DELLE CARTE

AMBITO

DISPOSIZIONI

NUOVI MODELLI

LIMITI IMPOSTI ALLE MIF DEI PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO E DI DEBITO· Schemi “a quattro parti”;

· Eccezioni per schemi “a tre parti”.

LICENZA DI ISSUING E ACQUIRING CARTE DI PAGAMENTO· Proibizione regole limitative l’azione territoriale;

· Operatività cross-border.

SEPARAZIONE FRA CARD SCHEMA E PROCESSORCreazione di entità separate

TRASPARENZA

DIVIETO DI IMPORRE AL PAGATORE LA SCELTA DI UNO STRUMENTO DI PAGAMENTO PIÙ CONVENIENTE PER L’ESERCENTE·  Maggiore trasparenza sugli eventuali costi;

·  Richiamo alla CPD (Consumer ProtectionDirective).

CORRETTA INFORMATIVA PER IL BENEFICIARIONuove regole che impongono all’Acquirer di informare l’esercente, dopo l’esecuzione del pagamento, degli eventuali costi sostenuti
DIVIETO DI PROPORRE CONVENZIONAMENTI ALL’ESERCENTE IN MODALITÀ “BLENDING”Con il termine “blending” ci si riferisce a tariffe uniformi (o “a pacchetto”) che non si differenziano per tipologia di carta impiegata

TUTELA UTILIZZATORE

CO-BADGING E SCELTA DELL’APPLICAZIONE DI PAGAMENTO·  Possibilità per l’emettitore dello strumento di pagamento (carta o wallet) di scegliere di ospitare più applicazioni di pagamento;

·  Libertà di scelta incondizionata e non condizionabile per l’utilizzatore, di impiegare una qualsiasi applicazione residente nello strumento al momento del pagamento.

“HONOUR ALL CARDS” RULESNuove previsioni

Alcuni dei punti più rilevanti per entrambi i testi, in particolare quelli che si allineano maggiormente allo scopo divulgativo perseguito da PagamentiDigitali.it e che vedono nell’innovazione dei modelli e dei servizi un faro illuminante, saranno trattati individualmente nei prossimi articoli (non c’è fretta, abbiamo tutta l’estate a nostra disposizione! …).

QUALCHE (PRIMA) RIFLESSIONE

Uno sguardo “at glance” alle tabelle riassuntive, suggerisce un possibile intento sotteso del legislatore comunitario: cambiano le regole … ma cambiano per tutti.
Sì, perché è evidente che, se da un lato si scorgono palesi segnali di apertura (si pensi ai neo-nati TPP, ad esempio, ed al nuovo servizio di Payment Initiation), che ampliano ulteriormente l’accesso al mercato da parte di nuovi entranti, dall’altro, gli stessi players tradizionali (ossia banche e Poste, ma anche IMEL e Istituti di Pagamento già costituiti) possono adottare i medesimi  dettami legislativi, per concorrere nella prestazione degli stessi servizi (è quello che io chiamo – da sempre – cogliere le opportunità di business che rinvengono nelle direttive, nel rispetto della natura prescrittiva delle stesse).

Un ulteriore aspetto che appare trasversale in entrambi i provvedimenti proposti, riferisce al rafforzamento delle tutele per gli utilizzatori di uno strumento di pagamento (consumatori ed esercenti), laddove viene ribadita la necessità (ovvero opportunità) di investire su sicurezza, protezione dei dati e autenticazione. Sottolineo ad esempio come nella PSD2, appare (in un’interezza ancora tutta  da esplorare) il concetto di “customer strong authentication” (nell’attuale PSD si parlava – poco e male, a mio avviso – solo di autenticazione).

Per quanto concerne gli interventi che impattano maggiormente sugli economics (mi riferisco ovviamente ad alcune previsioni del nuovo regolamento sulle MIF), occorre fare una riflessione, non senza prima aver indossato l’abito pragmatico che si conviene in questi casi: gli effetti delle esternalità di rete, tipiche di un mercato two-sided come quello delle carte, non sempre sono prevedibili e – quasi mai – si riflettono pavlovianamente, in conseguenza della sola azione legislativa. L’abbassamento imposto delle MIF, da solo forse non basta, per conseguire  quegli obiettivi di migliore diffusione dei pagamenti elettronici; certamente è un buon viatico, che deve tuttavia sapersi accompagnare (per condurre a propria volta verso la meta designata) da altre iniziative, la cui origine deve – a parer mio – ritrovarsi in contesti diversi  dall’imposizione ipso iure. Penso ad iniziative che possano incentivare entrambi i lati del mercato, e non solo quello che appare il più debole, penso alla necessità di trovare quell’ottimo paretiano, che sia soddisfacente per l’intero sistema; credo nell’opportunità che rinviene nella distribuzione di un valore (in particolare il c.d. “ valore aggiunto”), che è al tempo stesso percepito e reso.

Ma torniamo alla nostra disamina della PSD2 e vediamo cosa (e quando) dovrà accadere, per recepire  le nuove disposizioni.

TEMPI E METODI PER IL RECEPIMENTO

Entrambi i testi proposti dalla CE, dovranno essere adottati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dei Ministri, secondo il consueto iter legislativo.

Tenendo in considerazione l’importanza di cui ambedue i provvedimenti sono rivestiti, si auspica che il Parlamento Europeo e l’attuale presidenza Lituana, diano avvio il più celermente possibile ai lavori (probabilmente dopo l’estate), con l’idea di pervenire ad un accordo sul testo finale entro la primavera del 2014.
Dal quel momento (ossia il momento di adozione) trascorreranno due anni prima che i testi entrino in vigore (sempre a livello comunitario).
Per quanto concerne il regolamento sulle MIF dei pagamenti con carte, si avrà un’introduzione graduale: entro due mesi dall’adozione, il regolamento si applicherà solo alle transazioni cross-border, ossia quelle effettuate con una carta emessa da uno stato membro diverso da quello in cui viene accettato il pagamento; dopo i successivi  22 mesi, sarà esteso  a tutti i pagamenti con carte di credito e debito, inclusi quelli domestici.

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