Nel DL Fiscale il blocco dei pagamenti per gioco illecito: un’analisi sull’effettiva applicabilità.

Pubblicato il 04 Nov 2019

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Il DL fiscale, del quale abbiamo in queste pagine analizzato la norma che prevede il credito di imposta per le commissioni addebitate al merchant, prevede un’altra disposizione a carico dei soggetti emittenti le carte di credito. Si tratta dell’articolo 28 rubricato quale “Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione” che disciplina a carico delle società emittenti carte di credito, degli operatori bancari, finanziari e postali l’obbligo di non «procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso».
L’inosservanza di tale obbligo è sanzionata amministrativamente da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La disposizione infine prevede che «con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni» dell’articolo e la relativa decorrenza.

La disposizione in esame abroga infine i commi da 29 a 31 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La previgente normativa (contenuta nelle disposizioni abrogate) prevedeva a carico dell’operatore un mero obbligo di segnalare i soggetti che disponevano il trasferimento di denaro verso determinati soggetti che offrivano via Internet giochi scommesse o pronostici senza avere la necessaria concessione, «indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma» dei monopoli di Stato.

Al contrario nella disposizione contenuta nel DL fiscale l’operatore ha un preciso obbligo di non procedere al trasferimento di denaro nei confronti di qualunque soggetto che offre via Internet giochi scommesse o pronostici senza avere la necessaria concessione.

Prima di tutto è importante soffermarsi su alcune questioni di natura “tecnica” che non sembrano essere stati considerati dal legislatore.

Infatti, in particolare nel caso degli strumenti di pagamento quali le carte di credito (il DL fiscale tra l’altro non fa riferimento alle carte di debito e alle prepagate) è l’acquirer che trasferisce al beneficiario le somme, non già l’issuer, a meno di autorizzazioni cosiddette “on us” (dove issuer e acquirer coincidono).
Ma anche a non voler considerare tale questione tecnica, è evidente che la conoscenza della tipologia del soggetto beneficiario del trasferimento può essere dell’emittente solo per il tramite del soggetto che svolge l’acquiring.
È da sottolineare come gli acquirer europei, quali prestatori di servizi di pagamento, sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio relativi all’adeguata verifica del cliente, che si traducono anche in una verifica delle informazioni dichiarate dal merchant relative all’attività svolta.
Ciò è rilevante proprio per lo specifico caso che la norma vuole impedire. Infatti, nel caso di attività di giochi online privi di concessione (ma offerto sul territorio dello Stato tramite la rete Internet) il merchant situato in paesi extraUE, dove gli obblighi antiriciclaggio potrebbero essere meno rigidi, potrebbe più agevolmente dissimulare l’attività effettivamente svolta, rendendo di fatto difficile, se non impossibile, per l’emittente individuare immediatamente l’attività illecita del beneficiario del trasferimento per provvedere al blocco del pagamento.

C’è da dire che lo stesso governo in occasione dell’interrogazione a risposta immediata 5/12840 presentata alla Commissione finanze della Camera (XVII Legislatura), alla sollecitazione dei deputati interroganti circa le motivazioni della mancata adozione dei provvedimenti interdirigenziali utili ad attuare le disposizioni previgenti, rispondeva che:

«le menzionate norme non hanno potuto trovare ancora attuazione per difficoltà oggettive palesate dall’ABI e dagli istituti bancari, in merito alla impossibilità/difficoltà di conoscere la identità dei soggetti che operano illegalmente in Italia nel mercato on line con determinati marchi e che non palesano mai la loro denominazione sociale e di individuare precisamente la corrispondenza delle operazioni di trasferimento di denaro con tali soggetti».

A tale manifestazione di difficoltà oggettive il governo aveva in concreto aderito, non provvedendo infatti all’emanazione delle disposizioni attuative, aggiungendo nella risposta che:

«In ogni caso, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli evidenzia che all’interno della IV Direttiva antiriciclaggio, il cui recepimento è avvenuto con decreto legislativo n. 90 del 2017, è prevista una serie di interventi che potranno consentire di contrastare il fenomeno da parte degli operatori.
In particolare, infatti, si prevede che le ricariche dei conti di gioco dovranno essere effettuate con strumenti che consentono la tracciabilità delle transazioni e, quindi, offrono la possibilità di risalire ai soggetti tra i quali avviene il trasferimento di somme.».

Un ulteriore importante elemento di analisi è rappresentato anche dal fatto che nella previgente norma primaria, si prevedeva per l’operatore un obbligo di segnalare il pagatore quando effettuava una operazione di pagamento nei confronti di soggetti privi di concessione quali indicati in un elenco predisposto da ADM.
Il DL fiscale non menziona tale elenco, pertanto l’operatore ha obbligo generalizzato di bloccare il pagamento verso soggetti di gioco non in possesso di concessione, prescindendo da qualsiasi elenco.
Pertanto, l’operatore sarebbe sanzionabile anche in ipotesi di un’indagine, conseguente ad una propria attività di segnalazione di operazione sospetta, che dovesse accertare l’attività illecita di un operatore che – privo di concessione – offre giochi online sul territorio dello Stato.
Inoltre, la sanzione amministrativa contenuta nel DL fiscale sembrerebbe non trovare efficacia nei confronti degli operatori di altri paesi membri che operano in regime di libera prestazione; infatti, l’emittente di una carta di credito non emessa da un prestatore di servizi di pagamento residente e utilizzata da una persona che usufruisce sul territorio dello stato italiano di un servizio di gioco privo di concessione, non sarebbe obbligato dalla norma in questione a bloccare l’operazione di pagamento.

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