Quarta puntata del nostro ciclo di articoli che accompagnano il lettore nell’attuazione della PSD2 a posteriori dell’emanazione del decreto legislativo di recepimento [1], eccoci ad analizzare il primo di una serie di provvedimenti emanati da Banca d’Italia l’11 ottobre 2018, pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.252 del 29/10/2018 e vigenti dal 30 ottobre.
Stiamo parlando del provvedimento[2] che abroga un’analoga disposizione attuativa relativa al precedente testo di norma primaria, il decreto legislativo 11/2010[3] – segnatamente al Titolo II relativo ai diritti e gli obblighi delle parti contraenti un servizio di pagamento, con cui veniva recepita in Italia la PSD1[4].
Il Direttorio della Banca d’Italia, si accinge orbene, mediante tale emanazione, a compiere un primo passo fondamentale del percorso attuativo della nuova direttiva sui servizi di pagamento, gettando le basi per nuova normativa di rango secondario che, come vedremo nei prossimi servizi inseriti in questa mini-serie di contributi a firma dell’autore, contribuiscono a definire un corpus di regole cui i soggetti che prestano servizi di pagamento nel nostro paese (vigilati o “vigilabili” … capiremo in seguito le ragioni di tale seconda – e nuova – declinazione) dovranno assoggettarsi nel rispetto dei termini di cogenza ivi espressi.
Per chi segue (fedele e convinto lettore) da lungo tempo le analisi di chi scrive questo articolo, ricorderà che il provvedimento Banca d’Italia di attuazione del Titolo II del Decreto di recepimento della PSD1 relativo ai diritti e gli obblighi delle parti contraenti un servizio di pagamento, è un “testo sacro”, su cui si è innestata gran parte degli obblighi di regolamentazione, croce e delizia di nuovi entranti e incumbent, che ha accompagnato nell’arco di sette anni (più precisamente dal 1° ottobre 2011 al 30 ottobre 2018) l’evoluzione dei sistemi di pagamento elettronico[5].
Il provvedimento testé abrogato ha fornito alcune tra le più importanti indicazioni che afferiscono – almeno – i seguenti ambiti:
- applicazione della disciplina sui servizi di pagamento (ambiti di applicazione oggettivo e soggettivo)
- definizione più precisa dei cc.dd. “Negative Scope” e “Positive scope”,
- precisazione dell’ambito soggettivo, in particolare per quanto attiene le categorie degli utilizzatori “non consumatori”;
- spese applicabili alla clientela;
- modalità per la corretta esecuzione degli ordini di pagamento e le responsabilità che gravano sulle parti coinvolte;
- micropagamenti;
- profili di sicurezza dei pagamenti elettronici.
Da una primissima disamina appare dunque chiaro che i nuovi provvedimenti attuativi ad oggi emanati, a seguito dell’abrogazione del provvedimento in parola, contribuiscono a ridefinire uno spazio competitivo nel solco di un processo di armonizzazione del level playing field avviato con la PSD2.
In particolare, si sottolinea come, alla data in cui è pubblicato questo articolo, sono già stati emanati provvedimenti che ineriscono la riperimetrazione di alcune deroghe, i micropagamenti effettuati con carte e l’impatto sui costi transazionali domestici dei pagamenti con carte di debito e di credito.
Alle prossime puntate, quindi, per i primi approfondimenti.
NOTE
[1] D.lgs n. 218/2017 del 15 dicembre 2017.
[2] Provvedimento 5 luglio 2011, recante: «Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)».
[3] D.lgs n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti), testo di norma primaria con cui l’Italia recepiva la prima PSD, successivamente novellato dal D.lgs n. 218/2017 del 15 dicembre 2017, con cui viene recepita la PSD2
[4] Direttiva CE/2007/64 (altrimenti nota come “PSD1”)
[5] Per il lettore affezionato ai contributi dell’autore, si segnala il pezzo comparso sul blog CloseToPay del 30 luglio 2011, intitolato “Provvedimento di attuazione del Titolo II del D.lgs. 11/2010 relativo ai servizi di pagamento – Diritti ed Obblighi delle parti”