Fatturazione elettronica, ecco tutti i vantaggi

La normativa che impone l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati sarà operativa dall’inizio 2019. L’Agenzia delle Entrate prova a spiegarne i vantaggi per le aziende

Pubblicato il 02 Ott 2018

fatturazione elettronica

Come abbiamo avuto già modo di raccontare, a partire dal primo gennaio 2019 in Italia scatterà l’obbligo della fatturazione elettronica tra privati (sostanzialmente saranno esentate soltanto le micro imprese). Un obbligo che, come spesso capita, ha comportato alcune perplessità da parte del mondo delle imprese, che sono chiamate a sostenere delle spese e degli investimenti per essere compliance con la normativa. Come ha però provato a ricordare l’Agenzia delle Entrate in una sua speciale guida pubblicata on line, non bisogna dimenticare l’applicazione in azienda della fattura elettronica non è soltanto un costo, ma presenta tutta una serie di vantaggi che ogni organizzazione dovrebbe ben tenere a mente.

Quello più immediatamente percepibile è legato, naturalmente, all’eliminazione del consumo della carta, che a sua volta consente un cospicuo risparmio sui costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti. Inoltre, l’acquisizione della fattura sotto forma di file XML (eXtensible Markup Language) rende più rapido il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare dall’acquisizione manuale dei dati. Occorre poi considerare che la fatturazione elettronica rende certa la data di emissione e consegna della fattura (poiché la stessa viene trasmessa e consegnata solo tramite SdI), incrementando così l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.

Esistono poi tutta una serie di vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale che probabilmente sono poco noti alla maggioranza delle imprese:

1) gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture
(cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del
Dpr n. 633/1972) non sono più tenuti a tenere i registri Iva (artt. 23 e 25 del Dpr
n. 633/1972)

2) per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed
effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di
accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni.

3)  qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono – in qualsiasi momento
– consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute
attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate.

Di fatturazione elettronica si parlerà nel dettaglio in occasione di uno speciale evento organizzato da Digital 360 per il prossimo 30 ottobre a Roma. Ulteriori dettagli sono disponibili a questo indirizzo

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