APSP: nessuna penalizzazione possibile per le agenzie di viaggio dalle nuove norme IATA

Dopo la decisione di British Airways di applicare dal 1° giugno 2018 un addebito del 5% sul pagamento di biglietteria aerea con la carta di credito dell’agenzia, APSP prova a fare chiarezza

Pubblicato il 26 Lug 2018

La Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento (Apsp) prova a fare chiarezza sulle difficoltà interpretative legate alla revisione della Reso 890 di IATA (International Air Transport Association): il provvedimento ha sollevato un nuovo dibattito tra vettori e agenzie di viaggi relativo ai sistemi di pagamento tramite carte di credito aziendali solitamente intestate alle agenzie di viaggio. In particolare, ha sollevato perplessità la recente decisione di British Airways (Gruppo Iag) di applicare dal 1° giugno 2018 un addebito del 5% sul pagamento di biglietteria aerea con la carta di credito dell’agenzia.

Cosa dice la normativa

Secondo l’associazione, la normativa IATA, erroneamente interpretata dalle compagnie aeree come una vera e propria penalizzazione dei pagamenti tramite carta di credito delle agenzie, stabilisce in realtà che le agenzie di viaggi potranno utilizzare le proprie carte di credito solo “previa ed esplicita autorizzazione delle singole compagnie aeree, con le quali si stipula un accordo di servizio ad hoc”.  Anche perchè, secondo Apsp, l’atteggiamento tenuto dalle compagnie aeree è in contrasto con la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento del mercato interno, recepita poi nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.11 che prevede che il beneficiario non possa applicare a carico del pagatore ulteriori spese relative all’utilizzo di strumenti di pagamento.

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