Il Tar del Lazio fa chiarezza sul trattamento fiscale delle criptovalute

L’organo di giustizia amministrativa, più nel dettaglio, si è pronunciato sui presupposti e limiti della assoggettabilità a trattamento fiscale dell’utilizzo di moneta elettronica,

Pubblicato il 17 Feb 2020

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A quale regime fiscale devono essere assoggettate le criptovalute? Un’indicazione importante è arrivata da un recente pronunciamento del Tar del Lazio,  destinato a fare giurisprudenza in un settore ancora privo di veri e propri punti di riferimento dal punto di vista della certezza del diritto.

L’organo di giustizia amministrativa, più nel dettaglio, si è pronunciato sui presupposti e limiti della assoggettabilità a trattamento fiscale dell’utilizzo di moneta elettronica, facendo esplicito riferimento a Bitcoin e alle altre criptovalute.  Il caso è nato dal ricorso di due associazioni legate al mondo della Blockchain, (Assob.It e Associazione Blockchainedu) che si opponevano all’inclusione delle monete elettroniche nell’ambito dei redditi finanziari esteri da dichiararsi nel quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche 2019. Una opzione che comporta una tassazione sfavorevole per i titolari di criptovalute. In particolare, nel loro ricorso le associazioni di categoria facevano riferimento alla cosiddetta “aterritorialità” delle criptovalute, che di perè non prevedono una vera e propria “conservazione” in un luogo fisico come le monete reali.

Confermata l’indicazione del MEF e dell’Agenzia delle Entrate

Questo e altri argomenti, però, non hanno convinto il TAR Lazio, che ha sostanzialmente confermato l’indicazione del MEF e dell’Agenzia delle entrate. Più nel dettaglio nella sentenza si può leggere che:

1) Gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti.

2) Il trattamento fiscale dell’utilizzo delle criptovalute opera in forza della natura delle operazioni poste in essere mediante detti valori (oltre che, naturalmente, in base alla natura dei soggetti utilizzatori e delle relative attività, imprenditoriali o meno), laddove (e nella misura in cui) detto utilizzo generi materia imponibile.

Il risultato finale di questa sente è che le criptovalute, da un punto di vista fiscale, continueranno a essere trattate come redditi finanziari esteri da dichiararsi nel quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche 2019.

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