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Il “28° regime – EU Inc.” e le sue possibili traiettorie evolutive tra identità digitale europea, DLT e DAO



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La proposta di Regolamento UE introduce una società digitale armonizzata per ridurre la frammentazione normativa e favorire startup e scaleup. Pur senza integrazioni esplicite, emergono possibili intersezioni con identità digitale, DLT e DAO. Il modello apre a sviluppi futuri, inclusi scenari di automazione e agency algoritmica

Pubblicato il 20 mar 2026

Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor



EU Inc.

In sintesi

  • Il 28° regime istituisce la EU Inc., una società a responsabilità limitata europea, opzionale e nativamente digitale, riconosciuta automaticamente in tutti gli Stati membri.
  • Il regolamento aggancia esplicitamente la EU Inc. al quadro eIDAS e agli EUDI Wallet, favorendo credenziali digitali e l’adozione futura di European Business Wallet per dati societari riutilizzabili.
  • Esiste compatibilità tecnica con DLT — in particolare sul registro delle azioni e sui trasferimenti digitali — ma manca riconoscimento giuridico; la EU Inc. può fungere da contenitore legale per DAO, mentre le entità algoritmiche sollevano questioni di imputazione e responsabilità.
Riassunto generato con AI

Il 18 marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di Regolamento sul cosiddetto “28° regime – EU Inc.“, introducendo una nuova forma societaria armonizzata e opzionale per il mercato unico.
L’obiettivo dichiarato è ridurre la frammentazione normativa, creando condizioni più favorevoli per la nascita e la crescita delle imprese europee, in particolare startup e scaleup.

Roberto Garavaglia
Roberto Garavaglia

Oltre alla funzione immediata, il framework presenta caratteristiche che, se lette con attenzione, suggeriscono possibili sviluppi ulteriori. Senza forzare il dato normativo, è possibile interrogarsi su come questo modello possa interagire – o entrare in contatto – con altri ambiti in evoluzione: l’identità digitale europea, le infrastrutture basate su DLT e i modelli organizzativi decentralizzati realizzati tramite DAO (Decentralized Autonomous Organization).

Occorre però delimitare con precisione il campo dell’analisi. Sul versante dell’identità digitale europea, il regolamento contiene già un aggancio normativo esplicito, poiché richiama il quadro eIDAS e l’evoluzione dello European Digital Identity Framework come infrastruttura rilevante per i processi societari digitali della EU Inc..

Più prudente deve invece essere il ragionamento con riferimento a blockchain, DLT e DAO: qui il testo non costruisce un raccordo diretto, ma contiene alcuni elementi che possono essere letti, in chiave applicativa, come punti di possibile contatto.

L’articolo muove quindi i passi su un piano interpretativo alimentato dall’autore: non ciò che il regolamento afferma esplicitamente, ma ciò che, per struttura e logica, potrebbe rendere possibile. In questa prospettiva, le intersezioni analizzate non rappresentano esiti già determinati, ma traiettorie plausibili che emergono dall’osservazione congiunta della disciplina societaria, delle infrastrutture digitali e dei modelli organizzativi in trasformazione.

Il 28° regime

Il 28° regime introduce una forma societaria europea uniforme, digitale e opzionale, destinata a convivere con i diritti nazionali senza sostituirli.

La proposta COM(2026) 321 (2026/0074 (COD)) — comprensiva di un allegato — si inserisce in una traiettoria ormai consolidata della policy europea: affrontare la frammentazione del mercato unico attraverso strumenti che consentano alle imprese di operare su scala europea senza dover ricostruire ogni volta la propria architettura giuridica. In questo caso, la scelta è quella di un regolamento direttamente applicabile che introduce un regime opzionale parallelo ai sistemi nazionali.

EU Inc.

In questo quadro si colloca la EU Inc., la nuova forma societaria europea. Si tratta di una società a responsabilità limitata armonizzata, che acquisisce personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese dello Stato membro in cui è stabilita la sede legale ed è automaticamente riconosciuta in tutta l’Unione.

La disciplina applicabile si articola su più livelli: il regolamento europeo, gli statuti della società e, per gli aspetti non armonizzati, il diritto nazionale relativo alla forma societaria corrispondente.

La EU Inc. può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche, anche attraverso operazioni di trasformazione, fusione o scissione, e si caratterizza per una struttura estremamente flessibile, con un forte orientamento alla digitalizzazione. L’assenza di un capitale minimo obbligatorio, la semplificazione delle procedure e la possibilità di gestire l’intero ciclo di vita della società online rappresentano alcuni dei tratti più evidenti del modello.

L’elemento che colpisce maggiormente, tuttavia, è l’impostazione complessiva: la società è pensata per esistere e operare in un contesto digitale, non come adattamento di modelli analogici, ma come configurazione nativamente digitale. È proprio questa combinazione – standardizzazione giuridica e digitalizzazione spinta – che consente di interrogarsi su possibili sviluppi che vanno oltre il perimetro immediato della proposta.

Un cambio di prospettiva: dalla norma alle possibili intersezioni

Il regolamento non costruisce un’integrazione generalizzata con altri ecosistemi digitali, ma presenta alcuni punti di contatto che meritano, all’avviso di chi scrive, una lettura interpretativa.

Occorre però delimitare con precisione il campo dell’analisi.
Sul versante dell’identità digitale europea, il regolamento contiene già un aggancio normativo esplicito, poiché richiama il quadro eIDAS e l’evoluzione dello European Digital Identity Framework come infrastruttura rilevante per i processi societari digitali della EU Inc..

Più prudente deve invece essere il ragionamento con riferimento a blockchain, DLT e DAO: qui il testo non costruisce un raccordo diretto, ma contiene alcuni elementi che possono essere letti, in chiave applicativa, come punti di possibile contatto.

In altri termini, mentre per l’identità digitale il collegamento è già parte del disegno normativo, negli altri casi si tratta di compatibilità potenziali, non di integrazioni previste.

EU Inc.

Identità digitale europea: tra EUDI Wallet e strumenti per le imprese

La EU Inc. si inserisce esplicitamente nel framework europeo di identità digitale, ma il punto di maggiore interesse emerge distinguendo tra identità delle persone e rappresentazione digitale dell’impresa.

Il riferimento esplicito al framework eIDAS

A differenza di altri ambiti analizzati in questo articolo, il collegamento con l’identità digitale europea non è frutto di un’interpretazione dell’autore, ma è chiaramente esplicitato nel regolamento. La EU Inc. è infatti progettata per operare utilizzando strumenti conformi al quadro eIDAS e alla sua evoluzione più recente, che introduce l’European Digital Identity Framework.

Ciò significa che i principali momenti della vita societaria – dalla costituzione alla gestione ordinaria, fino alle operazioni straordinarie – possono essere supportati da meccanismi di identificazione elettronica e di firma digitale riconosciuti a livello europeo. La digitalizzazione del diritto societario, in questo caso, non è solo procedurale, ma poggia su un’infrastruttura di identità già definita e normativamente consolidata.

EUDI Wallet: l’identità delle persone nel contesto societario

All’interno di questo framework si collocano gli EUDI Wallet, strumenti destinati a consentire alle persone fisiche di gestire credenziali digitali verificabili, come identità, qualifiche e attributi.

Nel contesto della EU Inc., questi strumenti assumono un ruolo preciso: permettono di identificare in modo affidabile i soggetti che agiscono per conto della società. Fondatori, amministratori e altri attori possono essere autenticati e autorizzati attraverso credenziali digitali, riducendo la necessità di verifiche ripetute e documentazione cartacea.

È importante sottolineare che, in questa fase, il wallet riguarda la persona e non l’impresa in quanto tale. L’identità digitale è quella del soggetto che agisce, non ancora quella dell’entità giuridica.

European Business Wallet: verso la rappresentazione digitale dell’impresa

Su un piano diverso si colloca il tema degli European Business Wallet, ancora in evoluzione ma già richiamati come strumenti complementari. Qui l’oggetto non è più l’identità della persona, bensì la gestione delle informazioni e dei documenti dell’impresa.

In questa prospettiva, il wallet diventa uno spazio in cui la società può conservare, organizzare e condividere dati societari certificati, come registrazioni, attestazioni o deleghe. Non si tratta quindi di identificare chi agisce, ma di rendere disponibile in modo strutturato e affidabile ciò che la società è e rappresenta.

L’intersezione con la EU Inc. emerge quasi naturalmente. Una forma societaria progettata per operare integralmente online sembra particolarmente adatta a utilizzare strumenti di questo tipo per semplificare le interazioni con autorità pubbliche, controparti contrattuali e investitori.

Dalla logica documentale alla logica delle credenziali

Se si osserva l’insieme di questi elementi, si intravede un possibile cambio di paradigma. Le informazioni societarie non sono più scambiate sotto forma di documenti da verificare di volta in volta, ma possono essere rese disponibili come credenziali digitali riutilizzabili, già validate alla fonte.

Questo passaggio, pur non essendo esplicitato in termini così netti nel regolamento, appare coerente con la logica del “once-only principle”, secondo cui i dati devono essere forniti una sola volta e poi riutilizzati all’interno dell’ecosistema amministrativo.

Un’infrastruttura ancora in evoluzione

Resta tuttavia un elemento di incertezza. L’infrastruttura dei wallet europei è fortemente ancorata a un modello istituzionale e regolato, che privilegia l’affidabilità e il controllo. Questo approccio potrebbe entrare in tensione con modelli più decentralizzati di gestione dell’identità, basati su logiche di self-sovereign identity (SSI).

La EU Inc., in questo contesto, non risolve la tensione, ma si colloca chiaramente all’interno del paradigma europeo: un’identità digitale interoperabile, certificata e riconosciuta dalle istituzioni. È su questa base che si sviluppa la sua operatività, lasciando aperta la questione su eventuali evoluzioni future verso modelli più distribuiti.

Blockchain e DLT: una compatibilità da verificare

Alcuni elementi della EU Inc. sembrano tecnicamente compatibili con soluzioni basate su DLT, soprattutto con riferimento al trasferimento delle partecipazioni, ma manca ancora un riconoscimento normativo che consenta alla tecnologia di assumere un ruolo giuridicamente fondante.

Digitalizzazione del capitale e registro delle azioni

La previsione di un registro digitale delle azioni e la completa dematerializzazione delle partecipazioni costituiscono uno dei passaggi più interessanti del regolamento. La possibilità di trasferire quote attraverso procedure interamente digitali, senza intermediari obbligatori, introduce un livello di semplificazione che richiama da vicino le logiche delle infrastrutture distribuite.

Questo elemento non va letto come una semplice evoluzione tecnologica di strumenti già esistenti. Il regolamento, infatti, costruisce un sistema in cui la rappresentazione della partecipazione è interamente digitale e in cui il registro delle azioni assume un ruolo centrale, non solo informativo ma funzionale alla stessa struttura della titolarità.

Il trasferimento delle partecipazioni come punto di contatto

È proprio nella disciplina del trasferimento delle partecipazioni che emerge il punto di maggiore prossimità con le logiche DLT. Il regolamento prevede che il trasferimento possa avvenire mediante accordi elettronici, notifiche digitali alla società e successiva registrazione nel registro delle azioni, alla quale è attribuito effetto costitutivo.

Questo passaggio è particolarmente significativo. Non siamo più di fronte a una mera registrazione dichiarativa, ma a un meccanismo in cui la modifica del registro determina la titolarità stessa della partecipazione. In una prospettiva tecnologica, la sequenza appare molto vicina a quella che caratterizza i sistemi blockchain: una transazione validata e registrata produce direttamente l’effetto giuridico sul diritto sottostante.

Da qui emerge l’interrogativo se, in prospettiva, un registro di questo tipo possa essere implementato, almeno sul piano tecnico, su una infrastruttura DLT. Non si tratta di una previsione normativa, ma di una compatibilità che deriva dalla struttura stessa del modello.

Il nodo del “dual registry”

Il punto critico emerge nel momento in cui si passa dal piano tecnico a quello giuridico. Anche qualora la gestione operativa del registro fosse affidata a una blockchain, il sistema normativo continuerebbe a riconoscere come fonte primaria il registro ufficiale.

Si verrebbe così a creare una duplicazione tra livello tecnologico e livello legale. Da un lato, un registro distribuito che traccia le operazioni in modo automatico e immutabile; dall’altro, un registro giuridico che determina l’efficacia delle stesse operazioni.

Questa sovrapposizione apre una serie di questioni tutt’altro che teoriche. In caso di divergenza tra i due registri, quale dovrebbe prevalere? E, soprattutto, quale grado di affidabilità dovrebbe essere riconosciuto al registro tecnologico affinché possa essere considerato giuridicamente rilevante?

Libera trasferibilità e infrastrutture automatizzate

Un ulteriore elemento rafforza questa linea di riflessione. Il regolamento assume la libera trasferibilità delle partecipazioni come regola di default, salvo eventuali limitazioni statutarie. In combinazione con la possibilità di effettuare trasferimenti interamente digitali e senza intermediari, questo assetto riduce significativamente le frizioni tipiche della circolazione delle quote societarie.

In un contesto di questo tipo, l’adozione di infrastrutture automatizzate – incluse quelle basate su DLT – diventa non solo tecnicamente possibile, ma anche operativamente coerente. La circolazione delle partecipazioni potrebbe essere gestita in modo più rapido, tracciabile e, in prospettiva, programmabile, senza entrare in conflitto con la logica del modello giuridico.

Una compatibilità ancora incompleta

Resta però un limite strutturale. Il regolamento non compie il passo verso il riconoscimento della DLT come infrastruttura giuridica. La tecnologia può essere utilizzata come supporto, ma non è elevata a elemento normativamente qualificante.

La questione, quindi, non è tanto se la DLT sia compatibile con la EU Inc., quanto a quali condizioni possa diventare parte integrante del suo funzionamento giuridico. Finché questo passaggio non sarà affrontato esplicitamente, la DLT continuerà a occupare una posizione intermedia: non più estranea al diritto societario, ma nemmeno pienamente incorporata al suo interno.

DAO: tra suggestione tecnologica e cornice giuridica di ciclo completo

L’interesse del 28° regime rispetto al mondo DAO non dipende soltanto dalla flessibilità della governance, ma dal fatto che la EU Inc. offre una disciplina che presidia l’intero ciclo di vita dell’organizzazione, là dove la DAO, da sola, tende invece a restare priva di un contenitore giuridico completo.

Oltre la sola governance

Quando si parla di DAO, l’attenzione si concentra quasi sempre sul profilo più visibile: la governance distribuita. Votazioni on-chain, smart contract, regole di funzionamento automatizzate e, più in generale, la promessa di un’organizzazione che si coordina senza la necessità di una struttura gerarchica tradizionale. È una prospettiva tecnologicamente evoluta, ma giuridicamente incompleta.

Un’organizzazione, infatti, non vive soltanto nel momento in cui prende decisioni. Per operare nel mercato deve prima costituirsi, deve poter raccogliere capitali, gestire rapporti con soci, investitori e terzi, regolare la circolazione delle partecipazioni e, se necessario, affrontare fasi patologiche come la liquidazione o l’insolvenza. È proprio in questa estensione del campo di osservazione che il 28° regime potrebbe diventare interessante.

La rilevanza del “ciclo di vita completo”

La proposta sulla EU Inc. non si limita a disciplinare la nascita della società o alcuni aspetti della sua operatività, ma costruisce una cornice che accompagna l’impresa lungo tutto il suo ciclo di vita. Il testo copre la costituzione, la fase operativa, la raccolta di capitali, la gestione societaria, il trasferimento delle partecipazioni e anche la chiusura della società, sia sul versante della liquidazione sia su quello dell’insolvenza.

Questo aspetto, se letto in rapporto al fenomeno DAO, assume un rilievo particolare. Le DAO, nella loro forma più pura, possono essere molto efficienti nel coordinare decisioni e nel programmare l’esecuzione di determinate regole, ma non dispongono, almeno nell’ordinamento europeo, di una cornice giuridica altrettanto completa. In altre parole, possono funzionare come architetture di coordinamento, ma non coincidono ancora con un veicolo giuridico capace di presidiare tutte le fasi della vita organizzativa.

Dove potrebbe collocarsi l’intersezione

L’eventuale punto di contatto tra EU Inc. e DAO, allora, non va cercato solo nella possibile digitalizzazione delle procedure decisionali. Va cercato soprattutto nella possibilità che una struttura ispirata alla logica DAO trovi nella EU Inc. un contenitore giuridico capace di darle continuità ordinamentale.

Sotto questo profilo, la EU Inc. potrebbe essere letta come una possibile interfaccia legale per organizzazioni nativamente digitali. Una DAO che intendesse operare in modo più stabile all’interno del mercato europeo potrebbe, almeno in ipotesi, utilizzare una forma di questo tipo per dare veste giuridica ai momenti che la sola governance decentralizzata non riesce a presidiare in modo autonomo: la costituzione formale dell’ente, l’emissione o l’attribuzione di diritti partecipativi, la raccolta di capitali, la gestione dei rapporti societari, il trasferimento delle partecipazioni e, in ultima istanza, la gestione dell’uscita dal mercato.

È, in fondo, il tema classico del passaggio da organizzazione tecnologica a soggetto giuridico. Ed è proprio su questo passaggio che il 28° regime, pur senza menzionare affatto le DAO, può offrire spunti di riflessione.

I limiti della convergenza

Naturalmente, la distanza resta significativa. La DAO continua a fondarsi su una logica decentralizzata, basata su DLT, talvolta anonima o pseudonima, mentre la EU Inc. resta ancorata a una struttura pienamente riconosciuta dall’ordinamento, con amministratori, responsabilità e regole di imputazione giuridica delle decisioni. La differenza, quindi, non è soltanto tecnica: è soprattutto ordinamentale.

Proprio per questo, sarebbe eccessivo sostenere che la EU Inc. possa tradursi in una DAO europea o che il regolamento in questione apra direttamente alla soggettivazione giuridica delle organizzazioni autonome decentralizzate. Più realisticamente, si può ritenere che la proposta metta a disposizione una forma societaria “abbastanza flessibile” da poter essere utilizzata, in alcuni casi, come veicolo di emersione legale di modelli organizzativi ispirati alla decentralizzazione.

Una possibile chiave di lettura

Se si guarda al tema in questa prospettiva, il punto più interessante non è stabilire se la EU Inc. sia compatibile con la DAO in senso teorico, ma chiedersi se essa possa svolgere una funzione di raccordo tra due mondi che, oggi, restano ancora separati: da un lato l’organizzazione algoritmica e distribuita; dall’altro il bisogno di riconoscibilità giuridica, responsabilità e continuità normativa.

È su questo piano che il confronto assume maggiore rilevanza. Non nel trasformare la DAO in una categoria giuridica europea, ma nel rendere pensabile una struttura societaria capace di accompagnare, con strumenti giuridici ordinari ma digitalmente avanzati, organizzazioni che finora hanno faticato a trovare un punto di innesto stabile nel diritto positivo.

EU Inc.

Verso forme di agency algoritmica?

Se portata alle sue conseguenze più avanzate, la riflessione sulle DAO conduce al tema delle cosiddette “entità algoritmiche”, ossia sistemi che non si limitano a eseguire istruzioni, ma incidono in modo crescente sull’assunzione e sull’esecuzione di decisioni operative.

Oltre la semplice automazione

Quando si affronta questo tema, è utile evitare semplificazioni. Non si tratta, almeno allo stato, di attribuire personalità giuridica a un algoritmo, né di immaginare scenari in cui il soggetto umano scompare dal perimetro decisionale. Il punto è più circoscritto, ma non meno rilevante: osservare come, in organizzazioni ad alta intensità digitale, una parte crescente delle decisioni possa essere affidata a sistemi automatizzati che operano sulla base di regole predefinite, parametri tecnici o logiche computazionali.

In questo senso, l’algoritmo non è necessariamente un “decisore” in senso proprio, ma può diventare il meccanismo attraverso cui una decisione prende forma, si attiva e produce effetti.

Le forme concrete dell’agency algoritmica

Il fenomeno non appartiene a un orizzonte teorico remoto. Già oggi esistono meccanismi che mostrano, in forma embrionale, questa capacità operativa. Si pensi a smart contract che eseguono automaticamente un trasferimento al verificarsi di certe condizioni, a script di governance che attivano effetti al raggiungimento di una determinata soglia di voto, oppure a sistemi che gestiscono in modo automatizzato flussi finanziari, allocazioni di risorse o diritti di accesso.

In tutti questi casi non si è ancora in presenza di un soggetto giuridico autonomo, ma di un centro operativo che incide concretamente sul funzionamento dell’organizzazione. Ed è proprio questo che rende utile il riferimento alle cosiddette entità algoritmiche: la loro capacità di occupare uno spazio intermedio tra strumento esecutivo e meccanismo di determinazione operativa.

EU Inc.

Perché il tema può interessare la EU Inc.

Se si guarda alla struttura del 28° regime, il tema appare meno estraneo di quanto potrebbe sembrare. La EU Inc. è costruita come una forma societaria in cui molte operazioni possono essere digitalizzate, standardizzate e, almeno in linea teorica, rese suscettibili di automazione. Il trasferimento delle partecipazioni, l’organizzazione di decisioni societarie, la gestione di procedure interne e l’esecuzione di operazioni formalizzate in ambiente digitale creano un contesto in cui l’uso di sistemi algoritmici appare quantomeno plausibile.

È proprio questo il punto di contatto più interessante. Non perché il regolamento disciplini tali sistemi, ma perché predispone una cornice nella quale la loro adozione potrebbe risultare, in prospettiva, tecnicamente agevole e organizzativamente coerente.

Il nodo dell’imputazione giuridica

Il problema, naturalmente, emerge non sul piano tecnico, ma su quello dell’imputazione. In un modello come la EU Inc., la soggettività giuridica resta pienamente tradizionale. Esistono organi, esistono amministratori, esistono regole di responsabilità. L’eventuale utilizzo di sistemi algoritmici non elimina questo impianto, ma introduce una frizione.

Se una decisione viene eseguita automaticamente, a chi deve essere imputata? A chi ha programmato il sistema? A chi ne ha autorizzato l’impiego? Agli amministratori che ne hanno accettato l’operatività? Oppure alla società stessa, quale centro finale di imputazione degli effetti?

È qui che il tema delle entità algoritmiche acquista rilievo giuridico. Non perché l’algoritmo diventi un soggetto, ma perché il diritto è chiamato a ricostruire la catena di responsabilità in presenza di processi decisionali che non passano più, almeno integralmente, attraverso un intervento umano diretto.

Entità algoritmiche e DAO

Il collegamento con il mondo DAO è, a questo punto, abbastanza evidente. Le DAO non rappresentano soltanto un modello di governance distribuita; rappresentano anche un ambiente in cui la regola organizzativa muove a incorporarsi direttamente nel codice. Quando questo accade, la distinzione tra decisione, esecuzione e controllo tende a ridursi.

In tale prospettiva, le entità algoritmiche possono essere lette come una radicalizzazione di quella logica: non semplicemente strutture che applicano regole deliberate altrove, ma dispositivi che, entro certi limiti, contribuiscono a determinare il comportamento dell’organizzazione.

Proprio per questo, l’eventuale intersezione con la EU Inc. non riguarda il riconoscimento formale di tali entità, ma la possibilità che una forma societaria altamente digitalizzata si trovi, prima o poi, a dover fare i conti con modelli di funzionamento in cui una parte crescente dell’operatività è demandata a sistemi automatizzati.

Una tensione destinata a crescere

Il regolamento non affronta esplicitamente questa questione, e probabilmente non avrebbe potuto farlo senza spingersi ben oltre il suo perimetro. Ciò non toglie che la tensione sia già visibile. Quanto più il diritto societario accetta procedure digitali, registri elettronici, trasferimenti automatizzabili e governance online, tanto più diventa concreto l’interrogativo sul ruolo che i sistemi algoritmici potranno assumere nell’organizzazione societaria.

La domanda, in definitiva, non è se l’algoritmo possa sostituire il soggetto giuridico. La domanda è piuttosto come il diritto societario continuerà a funzionare quando una parte crescente delle decisioni e delle operazioni sarà affidata, in concreto, a meccanismi automatizzati. Ed è proprio in questo spazio, ancora largamente aperto, che il 28° regime potrebbe rivelarsi uno dei primi terreni di osservazione davvero interessanti.

Considerazioni finali

Il 28° regime non è progettato per integrare DLT o DAO, ma presenta caratteristiche che lo rendono potenzialmente compatibile con questi ecosistemi.

La EU Inc. nasce come risposta a un problema ben definito: la frammentazione del diritto societario europeo. Tuttavia, nel costruire una forma societaria nativamente digitale e nel disciplinarne in modo organico l’intero ciclo di vita – dalla costituzione alla gestione, dalla raccolta di capitali alla circolazione delle partecipazioni, fino alle fasi di liquidazione e insolvenza – il legislatore introduce elementi che possono essere letti in connessione con trasformazioni più ampie.

Nel caso dell’identità digitale, il collegamento è esplicito e rappresenta uno dei pilastri operativi del modello, fondato sull’utilizzo di credenziali digitali e sull’integrazione con il framework eIDAS. Per quanto riguarda la DLT, la compatibilità emerge soprattutto nella disciplina del registro delle azioni e del trasferimento delle partecipazioni: un assetto che, pur restando ancorato al registro legale, si presta a essere supportato da infrastrutture tecnologiche più avanzate.

Nel caso delle DAO, il confronto si sviluppa invece sul piano della governance e dell’organizzazione, evidenziando la distanza tra modelli decentralizzati e struttura societaria tradizionale, ma anche la possibilità di configurazioni ibride.

È in questo contesto che si inserisce un ulteriore livello di riflessione, legato al ruolo crescente di sistemi decisionali automatizzati. L’emergere di forme di agency algoritmica, già visibili in ambienti ad alta digitalizzazione, pone interrogativi nuovi sulla imputazione delle decisioni e sulla tenuta delle categorie tradizionali del diritto societario.

La EU Inc., proprio per il suo elevato grado di digitalizzazione, potrebbe diventare uno dei primi ambiti in cui tali tensioni si manifestano in modo concreto.

Il 28° regime non offre risposte definitive su questi sviluppi, ma introduce un impianto che li rende concretamente esplorabili. Più che anticipare soluzioni, crea le condizioni per osservare come diritto, tecnologia e modelli organizzativi possano progressivamente avvicinarsi, mantenendo – almeno per ora – una distinzione che resta giuridicamente fondamentale.

Glossario

Agency algoritmica
Espressione utilizzata per descrivere la capacità di sistemi automatizzati (algoritmi, smart contracts, AI agents) di incidere operativamente su decisioni e processi organizzativi. Non implica il riconoscimento di soggettività giuridica, ma evidenzia il ruolo crescente dell’automazione nell’esecuzione e, in parte, nella determinazione delle decisioni.

Blockchain
Tecnologia basata su registri distribuiti (distributed ledger) che consente la registrazione immutabile e condivisa di transazioni tra più nodi. È una delle possibili implementazioni tecniche delle DLT.

DAO (Decentralized Autonomous Organization)
Modello organizzativo basato su regole codificate (spesso in smart contract) e su meccanismi di governance distribuita. Le decisioni sono prese collettivamente, spesso tramite sistemi di voto token-based, e possono essere eseguite automaticamente. Nell’ordinamento europeo, le DAO non sono riconosciute come soggetti giuridici autonomi.

DLT (Distributed Ledger Technology)
Categoria di tecnologie che consentono la gestione di registri distribuiti e condivisi tra più partecipanti. Include la blockchain, ma non si esaurisce in essa. Può essere utilizzata per registrare, validare e tracciare operazioni in modo decentralizzato.

eIDAS (electronic Identification, Authentication and Trust Services)
Regolamento europeo che disciplina l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari (trust services), come firme elettroniche e sigilli digitali. Costituisce la base normativa dell’identità digitale europea.

Entità algoritmiche
Espressione utilizzata per descrivere sistemi automatizzati (quali smart contract, agenti software o modelli computazionali) capaci di incidere in modo diretto sull’esecuzione e, in alcuni casi, sulla determinazione di decisioni operative all’interno di un’organizzazione (si veda anche la sitografia di riferimento). Non si tratta di soggetti giuridici autonomi, né di entità dotate di personalità giuridica, ma di meccanismi che possono assumere un ruolo funzionale nella gestione di processi societari, soprattutto in contesti ad alta digitalizzazione come quelli ispirati alle DAO. Il rilievo giuridico del concetto emerge in relazione al tema dell’imputazione delle decisioni e delle responsabilità quando tali sistemi operano con un elevato grado di autonomia.

EUDI Wallet (European Digital Identity Wallet)
Strumento previsto dal framework europeo di identità digitale che consente alle persone fisiche di conservare e condividere credenziali digitali verificabili (identità, qualifiche, attributi). È utilizzato per identificare i soggetti che operano anche in ambito societario.

EU Inc. (European Incorporated Company)
Forma societaria armonizzata introdotta dalla proposta di “28° regime”. Si tratta di una società a responsabilità limitata europea, opzionale, riconosciuta in tutti gli Stati membri e caratterizzata da una forte digitalizzazione dei processi.

European Business Wallet
Strumento in fase di sviluppo destinato alle imprese, concepito per gestire e condividere dati e documenti societari in forma digitale e certificata. Si distingue dall’EUDI Wallet, che riguarda invece l’identità delle persone.

European Digital Identity Framework
Iniziativa normativa e tecnologica dell’Unione europea che estende il regolamento eIDAS introducendo, tra l’altro, gli EUDI Wallet. Mira a creare un sistema interoperabile di identità digitale a livello europeo.

Once-only principle
Principio secondo cui cittadini e imprese devono fornire determinati dati una sola volta alla pubblica amministrazione, che li rende poi riutilizzabili tra diverse autorità e servizi. È alla base della logica di semplificazione amministrativa europea.

Registro delle azioni
Registro societario che contiene l’elenco dei soci e delle partecipazioni detenute. Nel 28° regime è digitale e la sua aggiornabilità ha effetto costitutivo, determinando la titolarità delle partecipazioni.

Smart contract
Programma informatico che esegue automaticamente istruzioni al verificarsi di determinate condizioni. È spesso utilizzato su infrastrutture blockchain per automatizzare operazioni come trasferimenti di asset o esecuzione di accordi.

Tokenizzazione
Processo attraverso cui diritti o asset (ad esempio partecipazioni societarie) vengono rappresentati digitalmente sotto forma di token su una DLT. Consente una gestione più flessibile e potenzialmente automatizzata degli stessi.

Trasferimento digitale delle partecipazioni
Meccanismo previsto nel 28° regime che consente il passaggio di proprietà delle quote societarie tramite procedure interamente digitali, senza intermediari obbligatori, con effetto giuridico legato all’aggiornamento del registro delle azioni.

Fonti e sitografia essenziali

Delaware General Corporation Law (Title 8), §141(a) “Board of directors; powers…”
[ testo ufficiale Delaware Code + mirror di cortesia https://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc04/. ]

EU Inc.: A new harmonised corporate legal regime – 18 marzo 2026 [ https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance/eu-inc-new-harmonised-corporate-legal-regime_en ]

Shawn J. Bayern (Florida State University), “Of Bitcoins, Independently Wealthy Software, and the Zero-Member LLC”, Northwestern University Law Review, 2014.
[ https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr/vol108/iss4/9/ ]

Shawn J. Bayern (Florida State University), “The Implications of Modern Business-Entity Law for the Regulation of Autonomous Systems”, 2016 (versione PDF dell’articolo; disponibile anche in versione SSRN).
[ https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2017/11/19-1-4-bayern-final_0.pdf ]

Lynn M. LoPucki (University of Florida), “Algorithmic Entities”, Washington University Law Review, 2018 (pagina della rivista e PDF).
[ https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol95/iss4/7/ ]

Roberto Garavaglia (Osservatorio Blockchain & web3 del Politecnico di Milano) “Entità algoritmiche e governance decentralizzata: quale personalità giuridica per le DAO?” – Workshop del 10 luglio 2019

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