Dalla Tourist Card ai servizi integrati: verso un ecosistema turistico digitale

Pubblicato il 23 Set 2015

Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

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Roberto Garavaglia

L’innovazione nel turismo passa anche tramite un’attenta e lungimirante azione di digitalizzazione degli strumenti, che permetta di conseguire obiettivi di efficacia ed efficienza, sapendo coniugare domanda e offerta in un terreno “tecnologicamente pronto” di nuova fertilità relazionale.

Con questa riflessione, nell’agosto 2014, su PagamentiDigitali.it aprivo un ciclo di articoli a mia firma dedicati alle Carte del Turista, specifici prodotti che consentono, in forza di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, l’effettuazione di pagamenti a prezzi ridotti per la fruizione integrata di servizi: tematici culturali, leisure e di  trasporto pubblico a favore degli istituti e dei luoghi della cultura.

A distanza di un anno, ritorno sul tema analizzando quanto è stato fatto sotto il profilo dell’innovazione legislativa e valutando in che misura possano intravvedersi evoluzioni, anche alla luce di un nuovo (o rinnovato?) endorsment che il Governo sembrerebbe voler dare al turismo digitale.

La Carta del Turista “anche virtuale”: di che si tratta, cosa è accaduto sino ad ora e cosa si potrebbe fare ancora

Con il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83 recante: “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.” convertito in legge il 29 luglio 2014[1], l’art.16 disponeva che l’ENIT – allorché trasformato in ente pubblico economico – nel perseguimento della missione di promozione del turismo intervenisse “[…]per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali,  nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale “Italia.it”, anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura.

Ad agosto del 2014, elaborando i dati esposti dal portale “Italia.it”, fotografavo la seguente situazione: nel nostro paese, 13 erano le regioni (più del 50%) in cui l’ospite avrebbe potuto acquistare ed utilizzare una carta tale da permettere l’offerta, a diversi livelli d’integrazione, di una molteplicità di servizi che avevo così classificato[2]:

  1. Carta solo “Sconti”
    Prodotto che permette solamente la fruizione di alcune agevolazioni presso un gruppo ristretto di esercenti convenzionati (dai ristoranti agli autonoleggi), dai quali il possessore della carta può – mostrandola – ottenere uno sconto sul bene o servizio acquistato.
  2. Carta solo “Tematica”
    Prodotto che permette l’accesso a talune strutture (musei, monumenti, parchi tematici, ecc.) a condizioni economicamente più vantaggiose.
  3. Carta “Tematica + Sconti”
    Strumento che unisce entrambe le funzionalità dei due prodotti precedenti e che ne permette la fruizione in modalità integrata
  4. Carta “Tematica + Trasporti”
    Prodotto che, oltre a consentire l’accesso ad alcune strutture (musei, monumenti, parchi tematici, ecc.) a condizioni economicamente più vantaggiose, permette di raggiungere le stesse usando i mezzi di trasporto pubblico pagando un biglietto scontato.
  5. Carte “Tematica + Trasporti + Sconti”
    È il prodotto che offre il massimo livello di integrazione, combinando in un unico supporto l’insieme delle funzionalità di cui ai punti precedenti.

Dei 25 prodotti in esame, nessuno era offerto in forma smaterializzata, ossia per alcuno di essi si poteva prescindere dal veicolo materiale fisico (carta o plastica) di cui si componeva e con cui veniva offerto all’uso del turista; solo 5 di essi poteva essere acquistato online (l’acquirente paga con carte di credito e poi stampa il voucher). Solamente una carta prevedeva l’impiego ausiliario di un’applicazione su cellulare.

A poco più di dodici mesi dalla mia prima analisi, per quanto concerne le Tourist Cards la situazione rimane invariata, mentre si registra una considerevole proliferazione di Mobile Apps, specifiche per la quasi totalità delle regioni (per tre di esse, si supera la decina di applicazioni)[3].

Nessuna applicazione tra quelle censite, tuttavia, prevede l’erogazione dei servizi veicolati tramite le carte del turista, limitandosi ad offrire un compendio informativo (molto spesso geolocalizzato, in alcuni casi anche multimediale) ed evidenziando, così, un palese scollamento tra le possibilità offerte dalle prime e le opportunità che potrebbero rinvenire, allorquando le stesse fossero integrate in un’applicazione in mobilità.

Il richiamo alla virtualizzazione della carta previsto nel Decreto Legge di maggio 2014, intesa come proposta integrata dei medesimi servizi tramite un telefonino, non sembra aver in alcun modo favorito (né incentivato) lo sviluppo di applicazioni in mobilità che propongano al turista uno strumento completo, tale da incorporare entrambe le funzionalità informative, tipiche delle Mobile Apps regionali e dispositive, caratteristiche delle Tourist Cards.

Per comprendere meglio l’entità di tale mancanza, propongo al lettore alcuni casi d’uso che, ad oggi, atteso il divario funzionale di cui sopra, non sono operativamente possibili in forma aggregata.

Il turista che, geolocaizzato, avesse appreso della presenza sul territorio di uno (o più) eventi a pagamento di proprio interesse, non potrebbe contestualmente acquistarli con il cellulare, né potrebbe pagare eventuali biglietti per i mezzi di trasposto necessari a raggiungere l’attrazione.

Oppure, il viaggiatore che, in forza di un percorso esperienziale programmato con l’App, compisse effettivamente il tragitto desiderato, interagendo – fra l’altro – con tag NFC (o fotografando QR Code) disseminati lungo il percorso, non potrebbe accumulare crediti spendibili all’interno del medesimo circuito privativo di esercenti (ristoranti, hotels, ecc.).

Un divario, quello tra funzioni informative e dispositive, che potrebbe essere, dunque, colmato nei prossimi anni, laddove, come vedremo nel seguito dell’articolo, si potesse immaginare un’evoluzione tecnologica dal concetto di “carta” a quello di “piattaforma”. Uno sviluppo, questo, che porterebbe ad integrare le suddette funzionalità, offrendo al turista uno strumento digitale completo, per la propria esperienza di viaggio.

Dalle carte (virtuali o non) alle piattaforme digitali per il turista: la visione di un ecosistema futuribile 

Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 21 maggio 2015 è stato approvato lo Statuto dell’ENIT, ente pubblico economico ai sensi dell’art. 16 del DL 31/05/2014 n. 83 dianzi richiamato. All’ art. 2 del succitato DPCM 21 maggio 2015, laddove si descrivono le finalità e i compiti dell’ente, è “scomparso” il riferimento alle Carte del Turista (di qualsiasi natura) mentre è rimasto – art. 2 c. 1 lettera f) – un chiarissimo richiamo all’impiego di mezzi digitali, piattaforme tecnologiche, internet, tramite la gestione del portale “Italia.it”, l’utilizzazione dei quali rientra nel novero delle attività che l’ente è chiamato a svolgere, ai sensi dalla legge e dallo statuto.

Soffermiamoci ora sul concetto di “piattaforma” e cerchiamo di comprendere cosa possa essere necessario prevedere, al fine di colmare quel gap funzionale tra Tourist Card e Mobile Apps regionali.

Come detto, il turista che disponesse di un prodotto sul proprio smartphone (più) completo a supporto del suo viaggio, potrebbe:

  • Informarsi (anche preventivamente) su eventi ed attrazioni caratteristici del luogo visitato;
  • Effettuare i pagamenti necessari alla fruizione degli eventi, o per i mezzi di trasporto che ad essi conducono;
  • Programmare tragitti ed esperienze culturali (o ludiche) o accettare i suggerimenti relativi a taluni percorsi tematici di proprio interesse;
  • Qualora ai percorsi suggeriti fosse altresì applicata una sorta di “logica premiante” definita, per esempio, dall’ente turistico locale o da un’associazione delle strutture ricettive, l’ospite in transito potrebbe “segnare” il proprio passaggio, facendo interagire il telefonino con il punto d’interazione preposto al fine. Le meccaniche promozionali attuabili, potrebbero prevedere anche il conseguimento di obiettivi remunerati con una valuta virtuale (punti) spendibile all’interno della medesima cerchia attrattiva.

Con uno strumento siffatto, sarebbe possibile dunque offrire un’esperienza che non si esaurisce nel mero arco vacanziero, ma che precede e continua l’evento, portando di là dai confini temporali il percorso cognitivo e di condivisione emozionale di una comunità ben più ampia.

Una piattaforma tecnologica per il turismo così come ipotizzata, che porrebbe il viaggiatore all’interno di un ecosistema digitale, dovrebbe poter identificare il turista in tutte le fasi del proprio viaggio (pre/post/durante), fornendogli quel supporto informativo addizionale caratteristico delle Mobile Apps regionali, abilitandolo ad interagire con i servizi integrati tipici delle Tourist Cards: prenotazione, accesso, pagamento, sconti/cash-back, fidelizzazione, mobilità.

Cosa sta accadendo sul fronte dell’innovazione legislativa e delle azioni di governo

Alla luce di quanto ho sin qui esposto, vengo ora ad analizzare alcune iniziative legislative e talune azioni che il Governo sta conducendo nella direzione di supportare lo sviluppo del turismo digitale:

  • Crescita Digitale 2014-2020;
  • SPID – Sistema Pubblico Identità Digitale;
  • Carta della cittadinanza digitale (Legge del 7 agosto 2015 n. 124 – Riforma P.A.);
  • DDL Concorrenza del 3 aprile 2015.

Esercitando (abilmente …) un “pensiero laterale”, è possibile intravvedere un fil rouge che lega le proposte suelencate, sostenendo la nascita di condizioni favorevoli (sotto il profilo normativo e delle opportunità di business) per la realizzazione di una piattaforma integrata a beneficio del turista digitale, oggetto di questo mio articolo.

Nel “Documento strategico sulla Crescita Digitale” della Presidenza del Consiglio del 3 marzo 2015[4], si prevedono in dettaglio alcune “azioni urgenti” su due ambiti definiti prioritari:

  • Sviluppo digitale: per definire le proposte di azione per la digitalizzazione degli operatori pubblici e privati del settore turistico, al fine di accrescerne la competitività;
  • Promozione digitale: per definire le proposte di soluzioni e strumenti avanzati di marketing strategico digitale del prodotto turismo “Italia”.

A tal fine AgID (l’Agenzia per l’Italia Digitale) promuoverà con il MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e l’ENIT, interventi a favore della digitalizzazione della filiera industriale turistica, in coordinamento e in supporto al livello regionale. Saranno coinvolti stakeholders pubblici (fra cui AgID stessa, MiBACT, ENIT, Regioni, Comuni destinazioni turistiche) e privati (Servizi ricettivi e di trasporto, Operatori turistici, Agenzie di Viaggio, OLTA).

La Legge delega del 7 agosto 2015 n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) prevede all’art.1 (Carta della cittadinanza digitale) di agevolare il settore turistico, anche mediante la realizzazione di un’unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico.

È utile osservare come l’applicazione in concreto di SPID previsto dalla Legge delega in parola, potrebbe creare validi presupposti per la realizzazione della piattaforma digitale. Una piattaforma che, acceduta in forza della sola (ed unica) autenticazione del turista, si porrebbe alla base di quell’ecosistema digitale turistico; un framework nel quale potrebbero integrarsi – fra l’altro – le funzionalità informative e dispositive tipiche delle Tourist Cards e delle Mobile App regionali, dianzi descritte.

Infine, per ciò che concerne la tematica dei pagamenti in mobilità, è opportuno ricordare come l’azione legislativa condotta a livello a comunitario, con l’ormai imminente promulgazione della PSD2 (la nuova direttiva sui servizi di pagamento), unitamente ad alcuni recentissimi emendamenti[5] approvati in commissione alla camera, durante l’iter legis del Disegno di Legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (DDL Concorrenza 2015), amplino – almeno potenzialmente – il perimetro di deroga previsto per l’uso del credito telefonico, quale strumento di micropagamento, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici.

In conclusione, la disamina proposta con questo mio articolo, ove colta nella propria essenziale visione strategica, dovrebbe aver lasciato intuire alcune direttrici di sviluppo, su cui potrebbe convergere una pluralità di azioni – legislative ed esecutive – al fine di innovare il sistema turistico nazionale e renderlo sufficiente competitivo nel confronto internazionale. La creazione di un ecosistema turistico digitale, è la sfida che ci attende.

NOTE

[1] Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014), convertito con modificazioni nella legge  29 luglio 2014, n. 106.

[2] Dall’analisi sono escluse le carte che hanno solo la funzionalità “Trasporti”

[3] Al 2 settembre 2015, il sito “Italia.it” censisce 90 applicazioni in mobilità che il turista può utilizzare in 19 regioni Italiane

[4] L’Agenzia per l’Italia digitale coordina l’attuazione della strategia presentata nel documento in oggetto (che ha un carattere spiccatamente dinamico, in grado di adattarsi progressivamente agli scenari nel periodo di riferimento 2014-2020) con tutte le amministrazioni centrali e locali, avvalendosi altresì del supporto concreto e fattivo di tutte le Regioni e delle loro strutture sui territori

[5] Proposte emendative approvate alla Camera in sede referente (VI Commissione e X Commissione) il 3 agosto 2015

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