Tutto sul cashback di Stato (anche nel 2022)

Il decreto con le indicazioni sulle modalità di restituzione del 10% della spesa effettuata attraverso pagamenti elettronici è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2020. In questo articolo una disamina completa del meccanismo di cashback pensato per incentivare l’uso dei sistemi di pagamento alternativi al contante, una riflessione sui suoi punti di forza e debolezza e sulle aspettative che non si vorrebbero disattese.

Pubblicato il 30 Mar 2022

Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

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Dopo innumerevoli indiscrezioni circolate nelle settimane addietro, ecco arrivare un attimo prima dei titoli di coda, la pubblicazione del Decreto Ministeriale 24 novembre 2020, n. 156 (del MEF), avvenuta il 28 novembre in Gazzetta Ufficiale[1]. La metafora di uno spettacolo che stava giungendo al termine, rischiando di non mostrare allo spettatore l’attore protagonista tanto atteso, è lecita se si pensa che il regolamento sulle condizioni e i criteri per l’attribuzione delle misure premiali legate all’impiego di strumenti di pagamento digitali, il c.d. “cashback”, avrebbe dovuto rendersi efficace (ancorché in modalità sperimentale) per il 1° dicembre 2020.

PagamentiDigitali ha dedicato ampio spazio, nei suoi primi sette anni di vita “editoriale”, all’incentivazione dei sistemi di pagamento alternativi al contante, con articoli di approfondimento a firma di chi scrive (e non solo), l’ultimo dei quali, preludendo al tema di oggi, ricordava  il valore complessivo di un sistema premiale che deve necessariamente agire su ambedue i lati del mercato, se finalizzato a stimolare l’adozione di forme di pagamento alternative al contante.

A fronte di una lettura datasi a distanza di poche ore dalla sua promulgazione, e nel momento in cui i media generalisti (con tanto di spot televisivi) comunicano l’iniziativa, in questo nuovo contributo proponiamo una disamina puntuale del Decreto MEF, offrendo al lettore quegli strumenti utili sia per comprendere il meccanismo del cashback, sia per riflettere, in piena onestà intellettuale, sull’effettiva efficacia del sistema.

Analizzeremo puntualmente quali siano effettivamente gli strumenti di pagamento ricompresi nel decreto il cui utilizzo permette al cittadino di concorrere alla maturazione del rimborso in denaro, come e dove devono essere registrati dal medesimo (App IO e non solo), quali possano essere gli strumenti di accettazione che esercenti, artigiani e professionisti devono disporre per poter assicurare ai propri clienti che gli acquisti dei beni e servizi siano validi per il cashback, la User Experience del cittadino in fase di adesione al programma e all’atto del pagamento. Concluderà l’articolo una riflessione sui punti di forza e debolezza di questo sistema di incentivazione e sulle aspettative che non si vorrebbero disattese.

Indice degli argomenti

Che cos’è il Sistema Cashback

Iniziamo quindi a condividere una tassonomia, preliminarmente necessaria al fine di capire meglio l’ambito oggettivo e soggettivo indirizzato dal regolamento in discorso.

Il “cashback”  è definito nel Decreto MEF come  “un programma infrannuale di rimborso in denaro a favore degli aderenti che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici[2].

Per la gestione di tale programma, è stato predisposto il “Sistema Cashback” dalla società PagoPA S.p.A.[3], (responsabile anche della gestione in operativo), in seno alla piattaforma tecnologica definita dal nuovo CAD (Codice di Amministrazione Digitale)[4] . La partecipata statale raccoglierà i dati rilevanti, ai fini della adesione al programma, degli aderenti e degli esercenti, e trasmetterà le informazioni necessarie ai sistemi messi a disposizione dei cittadini per partecipare, nonché, ai fini dell’erogazione del rimborso, alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.[5]

Tra i mezzi che sono resi disponibili agli aderenti, figura l’App IO[6] in via non esclusiva, potendo (secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale) essere parimenti proposto un sistema per l’adesione al programma a carico di un “issuer convenzionato”, ossia qualsiasi soggetto che abbia concluso un accordo con il pagatore per la fornitura di uno strumento di pagamento elettronico (p.e. la banca emettitrice di una carta di pagamento, o un istituto di moneta elettronica che gestisce un Digital Wallet ascrivibile alla categoria degli “staged wallet”, ma anche, come vedremo più avanti, un soggetto che emette carte privative), e che abbia sottoscritto una convenzione con PagoPA S.p.A., o qualsiasi soggetto che, in forza di apposita convenzione con PagoPA S.p.A., possa mettere a disposizione dei propri clienti, in alternativa all’APP IO, un sistema per l’adesione al programma.

Chi può aderire al programma di cashback

Vediamo ora chi può aderire al programma di cashback, sia in qualità di cittadino che effettua pagamenti, sia in qualità di esercente, artigiano o professionista che incassa mediante strumenti di pagamento elettronici.

Per ciascuno di essi indicheremo cosa deve fare il prestatore di servizi che ha in essere un contratto:

  • finalizzato a erogare un servizio di pagamento per fornire al pagatore uno strumento di pagamento atto a disporre e trattare le proprie operazioni di pagamento, ossia l’Issuer (nella sua più ampia definizione proposta dalla PSD2);
  • finalizzato a erogare un servizio di pagamento al beneficiario per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento, che si traduce in un trasferimento di fondi al medesimo, ossia l’Acquirer (nella sua più ampia definizione proposta dalla PSD2).

Il cittadino che aderisce al programma di cashback

Lato cittadino pagatore, l’adesione al programma avviene su base volontaria ed è riservato a tutti coloro che, in qualità di “aderenti” e di persone fisiche, effettuano acquisti presso esercenti dotati di dispositivi di accettazione fisici (tipicamente il terminale POS) , con ciò escludendo i merchant che vendono online, mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

L’aderente al programma registra nell’App IO, o nei sistemi messi a disposizione da un Issuer convenzionato, il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici, con cui vuole effettuare gli acquisti.

Se l’aderente intendesse registrare una carta di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat®, PagoPA S.p.A. ottiene da Bancomat S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata utilizzata dall’aderente, tramite il codice fiscale fornito in sede di registrazione dallo stesso.

Al momento della registrazione, l’aderente dichiara di essere maggiorenne, di risiedere in Italia e di partecipare al programma al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

L’Issuer che consente al cittadino di partecipare al programma di cashback

Al fine di permettere al cittadino una corretta operatività che gli consenta di partecipare al programma, il soggetto con cui ha concluso un rapporto per la fornitura di uno strumento di pagamento elettronico deve qualificarsi come “Issuer convenzionato”, ossia deve aver sottoscritto una convenzione con PagoPA S.p.A., “ovvero [essere] il soggetto che abbia sottoscritto con la PagoPA S.p.A. una convenzione per potere mettere a disposizione dei propri clienti, in alternativa all’APP IO, un sistema per l’adesione al programma.[7]

L’esercente che aderisce al programma di cashback

Lato beneficiario (“esercente”), tutti i soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, e che per incassare accettano strumenti di pagamento elettronici tramite un “Acquirer convenzionato”, consentono al pagatore di partecipare al programma di cashback.

Gli esercenti devono essere dotati di un dispositivo di accettazione fisico (tipicamente un terminale POS) che, per il tramite di software e/o applicazioni informatiche, permette al cittadino di pagare gli acquisti mediante strumenti di pagamento elettronici.

Esercenti, commercianti, artigiani o professionisti, per verificare se gli acquisti effettuati dai propri clienti con strumenti di pagamento elettronici permettono loro di partecipare al programma di cashback, contattano il fornitore dei dispositivi di accettazione, chiedendo se abbia aderito, ossia si configuri come “Acquirer convenzionato” (di cui trattiamo subito a seguire).

L’Acquirer che consente all’esercente di accettare pagamenti per il programma di cashback

Per ciascun esercente, l’Acquirer con cui ha concluso un accordo finalizzato all’utilizzo dei dispositivi di accettazione di cui sopra, deve qualificarsi come “Acquirer convenzionato”, ossia deve aver sottoscritto una convenzione con PagoPA S.p.A. per partecipare al programma,  “ovvero [essere] Bancomat S.p.A., previa sottoscrizione della convenzione con la PagoPA S.p.A.”[8].

Le tipologie di cashback previste e l’entità dei rimborsi in denaro

Ad oggi, sono previsti tre sistemi premiali che, con diverse modalità e a partire (si presume) dall’8 dicembre 2020, compatibilmente con l’operatività delle convenzioni tra MEF e PagoPA e Consap S.p.A[9], nonché quelle fra Issuer/Acquirer convenzionati con PagoPA, potranno consentire differenti rimborsi:

  • Cashback 10%, a partire dal 1° gennaio 2021;
  • Extra cashback di Natale, a partire in via sperimentale da una data (si presume l’8 dicembre 2020) identificata e resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del MEF del provvedimento del Ministero che ne confermerà l’avvio, sulla base dell’operatività delle convenzioni tra MEF e PagoPA e Consap S.p.A, nonché quelle fra Issuer/Acquirer convenzionati con PagoPA, con termine previsto al 31 dicembre 2020;
  • Super cashback, a partire dal 1° gennaio 2021 per i primi 100.000 cittadini che hanno totalizzato, in un semestre, il maggior numero di transazioni con carte e app di pagamento, fino al concorso di 1.500€ per semestre nel periodo di validità del programma.

Il cashback 10%

Il “cashback 10%”, a partire dal 1° gennaio 2021, permette al cittadino aderente un rimborso del 10% sull’importo degli acquisti che ha effettuato presso negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o da artigiani e professionisti, con gli strumenti di pagamento (di cui vedremo più avanti il dettaglio), registrati in fase di adesione al programma tramite l’App IO o altro mezzo resogli disponibile da un soggetto convenzionato con PagoPA  per offrire al proprio cliente, in alternativa all’App IO, un sistema per l’adesione al programma[10]. Non concorrono gli acquisti online.

La misura di tale rimborso è determinata in riferimento ai seguenti periodi:

  1. 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021;
  2. 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022.

Per questa tipologia di cashback non c’è un importo minimo di spesa ed è possibile ottenere rimborsi fino a 300l’anno. Ovviamente ciò è valido solo per il 2021, come risultato della somma dei due periodi di cui ai primi due punti della lista che precede.

Ogni 6 mesi (nei termini di riferimento suelencati) , se si effettua un minimo di 50 pagamenti, si riceve il 10% dell’importo speso, fino ad un massimo di 150 di rimborso complessivo (ovviamente per semestre). Il rimborso massimo per singola transazione è di 15.

I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre sull’IBAN che l’aderente avrà indicato in fase di registrazione al programma, “o in un momento successivo[11].

Extra cashback di Natale

Questa tipologia di premio, prevista dal Decreto MEF in via sperimentale, avrà inizio da una data identificata e resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del MEF del provvedimento del Ministero che ne confermerà l’avvio, sulla base dell’operatività delle convenzioni tra MEF e PagoPA e Consap S.p.A, nonché quelle fra Issuer/Acquirer convenzionati con PagoPA.

Il termine del periodo sperimentale è fissato al 31 dicembre 2020.

A tutt’oggi, 2 dicembre 2020, non essendo stata ancora resa pubblica la data di inizio da parte del MEF, si ipotizza che possa essere l’8 dicembre 2020 ma, come detto, nulla di ufficiale è ancora pervenuto, nonostante sul sito informativo Cashless Italia (qui[12]) sia già stata data per assodata (ci sia perdonato il gioco di parole …).

Nelle more di quanto più sopra precisato, “Extra Cashback di Natale” prevede che basti “un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici[13] per avere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro che ti saranno accreditati nei primi mesi del 2021.

Il rimborso, per questo cashback “sperimentale” è stato erogato nel mese di febbraio 2021.

Il “Super cashback”

Questa tipologia di cashback, non valida per il periodo sperimentale in cui dovrebbe esserci l’Extra cashback di Natale, prevede per primi centomila aderenti che, in ciascuno dei semestri più sopra indicati (1/1/2021 – 30/6/2021, 1/1/2022 – 30/6/2022), abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici, vengo loro attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00.

A parità di numero di transazioni effettuate, l’aderente la cui ultima transazione è stata eseguita prima rispetto a quella dell’ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni, viene prioritariamente collocato in graduatoria.

Al termine di ogni ciascun semestre fra quelli previsti, il conteggio del numero di transazioni riparte da zero per ognuno degli aderenti.

I rimborsi per questa tipologia di cashback saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre.

Quali strumenti di pagamento partecipano al cashback

Chiarito sin qui cosa sia il programma cashback, chi può accedervi (e in che modo), quali siano i rimborsi previsti, veniamo ora ad analizzare in dettaglio con quali strumenti di pagamento gli aderenti possono partecipare.

Successivamente, in modo speculare vedremo quali sono gli strumenti di incasso abilitati che gli esercenti convenzionati dai propri Acquirer devono usare, per consentire ai propri clienti di pagare con gli strumenti di cui prima.

Strumenti di pagamento che permettono il riconoscimento del cashback

Lato cittadino pagatore (ossia l’aderente al programma di caskback), gli strumenti di pagamento elettronici previsti nel Decreto in analisi sono quelli abilitati nell’ambito di operazioni di acquisto di beni o servizi per il tramite di un dispositivo di accettazione (tipicamente il terminale POS).

Nel dettaglio, gli strumenti che rientrano nel novero di quelli previsti dal regolamento, sono

  1. la moneta elettronica[14], ossia le carte prepagate e tutti i Digital Wallet di tipo “staged[15] emessi nel territorio dell’Unione Europea in cui vige la definizione di moneta elettronica prevista dalla direttiva comunitaria 2009/110 (altresì nota come “EMD2”);
  2. gli strumenti che consentono l’esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell’ambito dei servizi di pagamento previsti dalla PSD2 (la nuova direttiva comunitaria sui servizi di pagamento), fra cui vale ricordare, oltre alle carte, anche il nuovo servizio di Payment Initiation basato sui bonifici;
  3. gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata[16], fra quali è possibile includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le carte privative in uso presso la Grande Distribuzione (su questo punto si veda anche più avanti alcune riflessioni precipuamente rilevanti).

Ai fini della loro registrazione nel mezzo reso disponibile all’aderente (sia esso rappresentato dall’App IO o altro strumento provveduto da un Issuer convenzionato con PagoPA), questi strumenti di pagamento vengono referenziati tramite il PAN (o Primary Account Number), nel solo caso di carte di debito, credito o prepagate, ovvero a mezzo di un identificativo univoco dell’aderente che effettua la transazione, nel caso di strumenti di pagamento elettronici che non prevedano il numero identificativo della carta.

I Digital Wallet che abilitano al cashback

Una lettura puntuale del Decreto MEF in questione, con riferimento alla tipologia di strumenti di pagamento ammessi al programma, lascia ambiti di interpretazione piuttosto ampi, su cui si rende meritevole (se non opportuna) una riflessione altrettanto peculiare.

Ci si riferisce in particolare ai Digital Wallet e agli strumenti di pagamento a spendibilità limitata, i primi non espressamente rubricati (per i quali è dunque necessario capire meglio la riconducibilità ad altri strumenti citati in elenco), i secondi, invece, puntualmente inclusi.

Quali Digital Wallet possono essere usati (e come) per il cashback

Analizziamo per tipologie di Digital Wallet che potrebbero concorrere al programma:

  • Staged Digital Wallet, ossia i Digital Wallet basati su un valore monetario costituito da moneta elettronica, con cui vengono effettuati i Mobile Proximity Instant Payment (a titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questa categoria di Digital Wallet, prodotti come PayPal, Satispay, PostePay, et similia);
  • Pass-through Digital Wallet up-front Card Based, ossia i Digital Wallet basati su una carta (smaterializzata), con i quali vengono effettuati i tradizionali Mobile Proximity Payments (a titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questa categoria di Digital Wallet, prodotti come SamsungPay, Apple Pay, Google Pay et similia);
  • Pass-through Digital Wallet Account Based[17], ossia i nuovi Digital Wallet con cui vengono effettuati i Mobile Proximity Instant Payment, basati sul trasferimento di fondi direttamente dal Conto Corrente del pagatore a quello del beneficiario (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrerebbero in questa categoria i Digital Wallet che abilitano i nuovi servizi di Payment Initiation previsti dalla PSD2, oppure il prodotto  il prodotto BANCOMAT Pay®).

Mentre per gli staged Digital Wallet è piuttosto evidente che rientrino nel novero di quelli ammessi al riconoscimento del cashback, laddove implicitamente inclusi quando ci si riferisce alla moneta elettronica, per i pass-through Digital Wallet e necessario interpretare.

Ma procediamo con ordine e vediamo, per ognuno di essi, come concorrerebbero al programma e in quale modo l’aderente potrebbe censirli nel mezzo resogli disponibile per partecipare al programma, sia esso l’App IO, o altro strumento provveduto da un Issuer convenzionato con PagoPA.

Come potrebbe concorrere al cashback uno Staged Digital Wallet

Gli staged Digital Wallet il cui valore monetario (costituito dalla moneta elettronica a saldo) è sussidiato tramite strumenti di pagamento diversi da una carta (ad esempio tramite bonifici o addebiti diretti in conto), concorrono al cashback, potendosi comunque accertare tramite l’identificativo univoco dell’aderente iscritto nell’App IO. In alternativa all’App IO, l’Issuer convenzionato con PagoPA, responsabile dell’emissione e gestione dello staged Digital Wallet, potrebbe rendere disponibile analogo strumento finalizzato a consentire ai propri clienti l’iscrizione al programma.

Per gli staged Digital Wallet il cui valore monetario (costituito dalla moneta elettronica a saldo) è invece sussidiato tramite strumenti di pagamento basati su carta, l’identificazione nel mezzo reso disponibile all’aderente per aderire al cashback non dovrebbe essere realizzata tramite il PAN della carta che ne sussidia il valore monetario. Ove così fosse, infatti, poiché l’uso della carta che finanzia il valore monetario per permettere allo Staged Digital Wallet di funzionare correttamente, non può essere direttamente controllato, si potrebbero avere due differenti curiose casistiche:

  • l’uso della carta potrebbe essere destinato a sussidiare un pagamento in moneta elettronica verso un merchant che vende online;
  • l’uso della carta potrebbe essere finalizzato a sovvenzionare un pagamento in moneta elettronica verso un esercente fisico, dotato di apposito terminale di accettazione.

Il ricorrere del primo dei due casi, comporterebbe una violazione di quanto prescritto dal Decreto MEF, in quanto il cashback non può essere riconosciuto, laddove gli strumenti registrati nel mezzo reso disponibile all’aderente per aderire al programma vengano impiegati per finalizzare un pagamento nel contesto dell’e-commerce (ossia verso un merchant che vende online).

Si dovrebbe quindi ritenere che, per consentire al cittadino di concorrere al programma anche con gli Staged Digital Wallet a sua disposizione, indipendentemente dal fatto che vi sia una carta a sussidio della moneta elettronica, l’Issuer della moneta elettronica dovrebbe identificare l’aderente mediante l’identificativo univoco presente nel mezzo resogli disponibile ai fini dell’iscrizione al programma. Qualora nel medesimo mezzo, però, sia parimenti censita la stessa carta che sussidia il valore monetario di uno Staged Digital Wallet intestato al medesimo aderente, il sistema dovrà essere messo in grado di discernere quando la carta viene impiegata per finanziare la moneta elettronica finalizzata a consentire un pagamento e-commerce, escludendola dal computo del cashback.

Sotto il profilo della User Exeperience, consentire l’iscrizione di qualsiasi Staged Digital Wallet mediante l’identificativo univoco dell’aderente nell’App IO (o in altro mezzo rilasciato da un Issuer convenzionato con PagoPA per consentire ai propri clienti l’iscrizione al programma), rappresenta una semplificazione notevole, a patto però che sia molto chiaro all’aderente che, qualora avesse una carta che finanzia il valore monetario del Wallet parimenti iscritta nello stesso mezzo, la medesima partecipa al cashback solo quando usata disgiuntamente dallo Staged Digital Wallet.

Come potrebbe concorrere al cashback un pass-through Digital Wallet Up-front Card Based

I cc.dd. pass-through Digital Wallet Up-front Card Based, si ritiene plausibile possano essere comunque impiegati, in quanto basati su carta di pagamento che, ovviamente, dovrà essere preventivamente censita dall’aderente nel mezzo resogli disponibile  (ossia l’App IO o altro strumento provveduto da un Issuer convenzionato con PagoPA, in questo caso coincidente con l’Issuer della carta in oggetto).

L’uso di questi Digital Wallet, come forse è utile ricordare, prevede che al terminale POS fisico sia trasmesso non il PAN della carta associata, bensì un token[18], valore surrogato del PAN stesso risolto dall’Issuer nel momento in cui riceve la richiesta di autorizzazione del pagamento[19]. All’aderente, quindi, non sarebbe richiesto di far nulla di più — né di diverso —, da quanto dovrebbe aver già fatto nel momento in cui ha registrato la sua carta.

Sotto il profilo della User Experience, si avrebbe in questa circostanza una notevole semplificazione, evitando di richiedere all’aderente di censire il pass-through Digital Wallet Up-front Card Based nell’App IO (o altro mezzo). Anche in questo caso, però, come per gli Staged Digital Wallet analizzati in precedenza, il sistema deve riconoscere quando il pass-through Digital Wallet Up-front Card Based è usato in contesti di e-Commerce e all’aderente deve essere altrettanto chiara l’esclusione di tale strumento quando impiegato a distanza.

Come potrebbe concorrere al cashback un pass-through Digital Account Based

Per i pass-through Digital Wallet Up-front Account Based, è presumibile ritenere che, in assenza di una carta (sia fisica che smaterializzata), anch’essi possano annoverarsi fra gli strumenti che concorrono al cashback, potendosi comunque accertare tramite l’identificativo univoco dell’aderente, registrato nel mezzo resogli disponibile per partecipare al programma.

Sotto il profilo della User Experience, l’iscrizione di questi strumenti (nell’App IO o in altro mezzo reso disponibile all’aderente dal gestore di questi strumenti) non rappresenta particolari problemi, ma, anche in questo caso, come quelli analizzati in precedenza, il sistema deve riconoscere quando il pass-through Digital Wallet Account Based è usato in contesti di e-Commerce e all’aderente deve essere altrettanto chiara l’esclusione di tale strumento quando impiegato a distanza.

Gli strumenti “privativi” che abilitano al cashback

Un’importante precisazione nel Decreto MEF in commento riportata nella definizione di “strumenti di pagamento elettronici”[20], include nel novero di quelli che possono concorrere al cashback anche gli strumenti di pagamento “privativi”.

In sostanza, stiamo parlando di tutti quegli strumenti che permettono di pagare entro il perimetro di deroga previsto dalla PSD2 per i cc.dd. “strumenti a spendibilità limitata”, fra i quali vale ricordare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le carte di pagamento in uso presso la Grande Distribuzione Organizzata (siano esse prepagate piuttosto che con addebito in conto corrente a fine mese).

Ciò premesso, è altrettanto opportuno ricordare che per gli Issuer e Acquirer di tali strumenti, la PSD2 prevede specifici limiti di fatturato con detti strumenti[21], superati i quali vige l’obbligo di comunicazione in Banca d’Italia, potendosi prevedete l’iscrizione nell’albo degli istituti di pagamento, nel quale è resa evidente la circostanza che tali soggetti operano in regime di esclusione.

Orbene, il Decreto MEF in commento non pone alcun limite di fatturato transato con gli strumenti a spendibilità limitata e, pertanto, una lettura in punta di legge dello stesso, darebbe adito a ritenere che qualsiasi strumento privativo, anche non necessariamente emesso o accettato da soggetti iscritti nell’albo degli istituti di pagamento all’uopo preposto, possa concorrere al riconoscimento del cashback, a patto che Issuer e Acquirer abbiano stipulato una convenzione con PagoPA e che tali strumenti siano parimenti registrati dall’aderente nell’App IO (o in altro mezzo reso disponibile al cittadino, che in questo caso coinciderebbe con l’Issuer e l’Acquirer dello strumento in esame).

È un punto, questo, su cui vale porre attenzione, in attesa di eventuali ulteriori precisazioni che potrebbero meglio indirizzare l’ambito di inclusione, relativamente a questi strumenti. Si pensi, ad esempio, che moltissimi strumenti privativi progettati per operare in circuiti a spendibilità limitata (p.e. per l’acquisto di bevande presso vending machine installate in uffici o luoghi di pubblico accesso), possono essere anonimi. Inoltre, se guardiamo agli importi che con detti strumenti vengono di norma transati, ci accorgiamo che ben s’attaglierebbero al concetto di micropagamento, di norma non tracciato, ma che potrebbero — a buon diritto — rientrare nel cumulo di quelli che concorrerebbero al cashback.

Come avremo modo di analizzare più avanti quando parleremo dei dispositivi di accettazione, è conditio sine qua non per l’esercente che vuole abilitare i propri clienti al cashback, incassare mediante dispositivi di accettazione “fisici” che, per il tramite di software e/o applicazioni informatiche, permettano al cittadino di pagare gli acquisti mediante strumenti di pagamento elettronici iscritti nell’App IO o in altro dispositivo resogli disponibile dall’Issuer convenzionato con PagoPA. Tali dispositivi “fisici”, dunque, ove predisposti da un Acquirer convenzionato con PagoPA, potrebbero accettare qualsiasi strumento privativo, a patto che il medesimo sia registrato.

Quali strumenti di accettazione deve avere l’esercente per il cashback

Passata in rassegna la disamina dei mezzi di pagamento riconosciuti (o riconoscibili …) come strumenti che permettono al cittadino di concorrere al sistema premiale, veniamo ora ad analizzare quali strumenti di accettazione, gli esercenti, artigiani e professionisti devono disporre per poter assicurare ai loro clienti che gli acquisti dei beni e servizi siano validi per il cashback.

Ricordando quanto già spiegato in termini di relazione fra esercente e proprio (o propri) Acquirer, il Decreto MEF in discorso, cita espressamente che il sistema di accettazione in uso presso il beneficiario debba essere un “dispositivo fisico che, per il tramite di software e/o applicazioni informatiche, consente il pagamento degli acquisti tramite strumenti di pagamento elettronici[22]. Ciò porta inevitabilmente a considerare che, se la precisazione fosse a rimarcare ulteriormente l’esclusione dei pagamenti in un contesto di e-Commerce, la stessa rischierebbe di escludere dall’alveo dei mezzi con cui un esercente “fisico” incassa, anche quelli che si basano sulla semplice esposizione di QR Code presso il punto vendita o che, in un orizzonte più ampio, potrebbero inserirsi nel contesto delle molteplici iniziative basate sul modello c.d. “Payment-by-link”.

La “fisicità” del dispositivo di accettazione e i rischi di esclusione dal cashback dei sistemi d’incasso basati su QR Code

La fisicità espressamente richiesta dal Decreto MEF in analisi, per il sistema di accettazione presso l’esercente, comporta un rischio di esclusione di tutti quei modelli d’incasso elettronici basati sulla semplice esposizione di un QR Code presso l’esercizio commerciale (o in accompagnamento al professionista/artigiano), che opta per sistemi in affrancamento dal POS “materialmente costituito”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo citiamo il sistema previsto da Poste (Codice Postepay), che si fonda proprio sul sistema poc’anzi descritto, e, in un periodo (ahinoi!) martoriato dalla pandemia da Covid19, le innumerevoli iniziative attuate da molti Acquirer (non solo nazionali), basate sul modello “Payment-by-link”. Tale modello consente all’esercizio commerciale convenzionato di inviare un link al pagatore (ad esempio tramite mail o SMS), con il quale quest’ultimo può interagire al fine di avviare una disposizione di pagamento a distanza, prevedendo successivamente il ritiro della merce in negozio.

È evidente che, pur trattandosi di un sistema di incasso “smaterializzato” nella propria essenza, come tale potenzialmente ascrivibile alla categoria degli strumenti in uso per l’e-Commerce, riconduce a dinamiche e transazioni commerciali che si danno in presenza, per le quali, quindi, si dovrebbe poter consentire l’inscrizione nel programma di cashback.

Infine, non possiamo evitare di volgere lo sguardo un po’ più in là di quello che, auspichiamo, non sia l’orizzonte temporale “finito” per il piano di incentivazione che stiamo analizzando, pensando ai modelli “conversazionali” dei pagamenti digitali, abilitati dal nuovo schema SEPA Request-to-Pay. Su tale schema, ricordiamolo, è possibile progettare casi d’uso nei quali il pagamento si può compiere in presenza, disaccoppiando il momento iniziatico della transazione commerciale, da quello del pagamento. Un orizzonte nel quale il POS, inteso nella sua primigenia accezione di “Point-of-Sales”, si smarca per acquisire il significato più compiuto di POI “Point-of-Interaction”. Un futuro in cui la fisicità del terminale di accettazione, pur in presenza dell’acquirente pagatore, potrebbe non essere più decisiva. Ma, come dire …, il tempo trascorre inesorabile ed è foriero di ogni cambiamento; ci sarà quindi l’occasione (ne siam certi) per un’evoluzione in itinere anche del provvedimento ministeriale che stiamo analizzando in questo articolo.

Cashback di Stato: considerazioni finali

Siamo giunti alle conclusioni di questo contributo che (è l’augurio dell’autore), speriamo possa esser stato ampiamente utile, per una comprensione in profondità di un tema così rilevante. Quello dell’incentivazione dei pagamenti alternativi al contante, per il nostro paese — sempre lumicino di coda nelle classifiche europee che riguardano l’adozione dei sistemi di pagamento digitali —, è un punto su cui non ci si può permettere di sbagliare.

Proviamo quindi a condividere alcune considerazioni finali, certi che il lettore possa apprezzare l’onestà intellettuale di un pensiero libero da pregiudizi, ma altrettanto comprensivo degli sforzi che sin qui si sono fatti.

La User Experience prima di tutto

Per quanto attiene la User Experience caratterizzante la registrazione degli strumenti di pagamento elettronici che possono concorrere alla maturazione del cashback, abbiamo visto che il Decreto MEF, contrariamente a quanto buona parte della stampa generalista sta diffondendo in queste ore, non preclude la possibilità di usare sistemi alternativi all’App IO, a patto che il soggetto deputato a rendere disponibile analogo strumento all’aderente, abbia una convenzione con PagoPA.

L’App IO è un ottimo progetto (chi scrive ne ha previsto gli sviluppi, in parte tutt’ora in fieri, in tempi non sospetti, quando definì il concept “I am, then I pay[23]). La necessità di accedere all’App IO tramite SPID (il Sistema Pubblico d’Identità Digitale che, proprio in questi giorni, ha raggiunto quota 13 milioni di utenti), è senz’altro una straordinaria opportunità per incrementare ulteriormente il numero di Identità Digitali federate. La domanda che, tuttavia, ci si deve porre è: «Qual è l’obiettivo primario che si vuole conseguire con il Sistema Cashback?».

Se guardiamo con la debita distanza le usanze e i costumi dell’”uomo della strada”, l’Italiano che, in molti casi soffre di un “analfabetismo funzionale digitale” (le cui cause non abbiamo né il tempo né la voglia di disquisire in questa sede), non possiamo negare che l’iniziativa tocca sensibilità  fra di loro “complementari”: l’irresolutezza nell’uso di uno strumento di pagamento digitale, e la titubanza verso qualsiasi sistema di identificazione che appare, ai più, come “centralizzato” … pur non essendolo, ovviamente (il caso dell’App Immuni, insegna, …).

È difficile, dunque, sperare che l’iniziativa possa aver successo se si richiede, per poterla adottare, uno sforzo “doppio”. Ben venga, allora, che il Decreto non preveda di vincolare l’adozione del sistema a qualcosa che, a parte i 13 milioni di Italiani già “spiddati”, potrebbe esser causa di inerzia, compromettendo sia il risultato finale (l’incentivazione all’uso di strumenti di pagamento elettronici), sia il processo che si vorrebbe allo stesso tempo incoraggiare (la diffusione di SPID).

Per quanto attiene l’esperienza d’uso del pagamento, il fatto che il cittadino non debba preventivamente generare alcun codice (come inizialmente si pensava) da mostrare all’esercente, ma gli basti usare quegli strumenti di pagamento che ha inizialmente registrato, è formidabilmente sensato! (… e non aggiungiamo altro).

Gli strumenti di pagamento accettati … e la corretta comunicazione

Sotto il profilo degli strumenti di pagamento che possono concorrere al cashback, abbiamo dedicato ampio spazio in questo articolo.

Il nostro auspicio è che il cittadino abbia davvero molto ben chiaro cosa, come (e da quando!) possa fare con i propri strumenti registrati. Il rischio di ingenerare un malcontento, laddove l’aderente si vedesse disattese alcune aspettative, è da monitorare con grande attenzione. In questo senso, è più che opportuno insistere spasmodicamente su una buona comunicazione, che sappia farsi ascoltare anche là dove certe corde risuonano meste, provate da negative esperienze pregresse.

La gestione dei reclami ad esempio (su cui il Decreto MEF interviene con precise disposizioni[24]), dovrebbe essere concepita come un’occasione per entrare in una migliore relazione con il cittadino che, nella maggior parte dei casi è in buona fede e che non avrebbe avuto ragione di lamentarsi, se avesse potuto comprendere meglio l’intero processo.

Gli strumenti di incasso accettati (attenzione alla troppa “fisicità” …)

Per quanto attiene gli strumenti che esercenti, artigiani e professionisti devono disporre per poter assicurare ai propri clienti che gli acquisti dei beni e servizi siano validi per il cashback, abbiamo riservato un’intera sezione di questo contributo.

Ci si augura di non morire per la troppa fisicità, potremmo dire ironicamente … Il dispositivo di accettazione non può essere solamente “fisico”, pena l’esclusione di molti nuovi modelli di pagamento che stanno proprio per svilupparsi e che caratterizzeranno sempre più determinatamente il futuro dei pagamenti digitali innovativi.

La smaterializzazione del POS, porta a concepire il punto di accettazione al di fuori dei canoni convenzionali cui si è abituati. Sistemi quali quelli basati sulla semplice esposizione di un QR code, oggi solo stampato su carta, ma domani visualizzato (perché no) su dispostivi di digital signage, conduce a modelli di pagamento sempre più “conversazionali”, nei quali esercente e consumatore si incontrano, sfumando gli attriti del pagamento e dissolvendosi in una transazione commerciale più fluida.

In tutto questo, e da tutto ciò, non può essere escluso il sistema d’incentivazione basato sul cashback.

Il rispetto della puntualità delle date

Appare scontato, ma lo ribadiamo: un sistema d’incentivazione come quello presentato dal Governo e che vede nel Decreto MEF del 24 novembre scorso il suo primo impianto regolatorio, non può permettersi false partenze.

Il fatto che ancor oggi, 2 dicembre 2020, non sia stata ufficializzata dal MEF (che deve provvedervi mediante decretazione) la data di inizio del periodo sperimentale, ma che al tempo stesso venga diffuso a gran voce un “8 dicembre 2020” come blocco di partenza, allarma non poco. Mai come in queste circostanze, una falsa partenza rischia di far disamorare il pubblico (per continuare nella metafora in incipit) … e i concorrenti.

I livelli di servizio… per un servizio di livello

Infine (sarebbe scorretto non parlarne), si vuole con perseveranza e determinazione sperare che il sistema nel suo complesso (registrazione degli strumenti di pagamento, gestione dei rimborsi, help desk per la gestione — non solo — dei reclami), proponga al cittadino livelli di servizio impeccabili.

Non riuscire a gestire (o non saper riuscire a gestire) un’adesione che vorremmo immaginarci molto elevata, mai come in questo caso provocherebbe danni potenzialmente irreparabili, sgretolando indissolubilmente quella possibilità di dialogo in un terreno di incontro-scontro che, da sempre cornice dei pagamenti digitali tracciabili, il sistema premiale analizzato in questo articolo vorrebbe contribuire a rendere più permeabile.

Ritorno del Cashback a gennaio 2022

Dopo la sospensione, da giugno a dicembre 2021, il Governo ha deciso per il Cashback il ritorno da gennaio 2022, con le stesse modalità, e per il Supercashback. Durerà, come previsto dalla prima norma, fino a giugno 2022. Si possono avere fino a 150 euro di rimborso sugli acquisti fatti a dicembre nei negozi, professionisti, artigiani con pagamento elettronico.

NOTE


[1] G.U. n.296 del 28/11/2020, in vigore dal 28/11/2020.

[2] Articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 24 novembre 2020, n. 156

[3] PagoPA S.p.A. è una società partecipata dallo Stato creata allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia, nata per effetto del Decreto-legge “Semplificazioni” (n. 135 del 14 dicembre del 2018), convertito in legge il 12 gennaio 2019, che prevede l’istituzione di “una società per azioni interamente partecipata dallo Stato”, vigilata dal Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

[4]Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 5, comma 2.

[5] CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata costituita nel 1993 per scissione dall’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), in occasione della sua privatizzazione.

[6] L’app, IO rende concreto l’articolo 64bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) che istituisce un unico punto di accesso per tutti i servizi digitali erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[7] Articolo 1, comma 1, lettera g), ultimo periodo, del decreto ministeriale 24 novembre 2020, n. 156.

[8] Articolo 1, comma 1, lettera e), ultimo periodo, del decreto ministeriale 24 novembre 2020, n. 156.

[9] Articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto ministeriale 24 novembre 2020, n. 156 “E’ stipulata apposita convenzione tra il MEF e PagoPA S.p.A., per un importo non superiore a 2,2 milioni di euro per l’anno 2020, e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la progettazione, realizzazione e gestione di specifiche funzioni all’interno del sistema cashback […]”.

[10] Si veda al riguardo anche la Nota n°7.

[11] Articolo 9, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 24 novembre 2020, n. 156.

[12] Ultimo accesso al sito https://www.cashlessitalia.it/cashback.html effettuato il 2/12/2020 alle ore 15:20.

[13] Articolo 7, comma 2, lettera g), primo periodo, del decreto ministeriale 24 novembre 2020, n. 156.

[14] Moneta elettronica di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il c.d. TUB Testo Unico Bancario).

[15] È importante rimarcare che questi wallet, nella cui classificazione s’inscrivono ad esempio i wallet di PayPal, Satispay, AmazonPay, PostePay, …, non devono confondersi con un’altra tipologia piuttosto diffusa, chiamata “pass-through wallet”.

[16]Gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata sono definiti all’articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. (il decreto di recepimento della PSD1) come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 218 – (decreto di recepimento della PSD2).

[17] Per un approfondimento si vedano anche: “Pagamenti digitali ai tempi del coronavirus, gli obblighi di adozione dell’autenticazione del cliente e l’importanza di progettare user experience ‘full-contactless’ ”, R. Garavaglia, pubblicato su PagamentiDigitali il 9 aprile 2020, o il video ”Covid19 e pagamenti digitali al punto vendita: l’importanza di un user experience ‘full-contactless’ ” – Osservatorio Innovative Payments – 28 aprile 2020 – R. Garavaglia https://www.youtube.com/watch?v=1KK9XlzldHQ

[18] Per una migliore comprensione dei processi di tokenizzazione e dei token, può essere utile seguire il webinar “L’ECOSISTEMA DELLA TOKENIZZAZIONE: SCHEMI DI TOKENIZZAZIONE, IMPATTI SU MOBILE PAYMENT E PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEI TOKEN” – Osservatorio Innovative Payments – 7 aprile 2016 – R. Garavaglia (https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/webinar/l-ecosistema-della-tokenizzazione-schemi-di-tokenizzazione-impatti-su-mobile-payment-e-prospettive-di-sviluppo-dei-token).

[19] Per una migliore comprensione della filiera dell’acquiring, può essere utile leggere l’articolo “Le nuove commissioni dei pagamenti con le carte: capiamole meglio”, R. Garavaglia, pubblicato su PagamentiDigitali il 22 agosto 2013

[20] Articolo 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto ministeriale 24 novembre 2020, n. 156.

[21] Il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell’anno solare precedente a quello in cui si effettua la segnalazione sia superiore all’importo di 1 milione di Euro.

[22] Articolo 1, comma 1, lettera o) del decreto ministeriale 24 novembre 2020, n. 156.

[23] Si veda al riguardo l’articolo “eIDAS: un regolamento Europeo per le Identità Digitali interoperabili … ma non solo”, R. Garavaglia, pubblicato su PagamentiDigitali il 23 settembre 2014.

[24] Articolo 9 del decreto ministeriale 24 novembre 2020, n. 156.

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